(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 
 
   All'articolo 1: 
   al  comma  1,  lettera  a),   le   parole   da:   "nonche'   degli
investimenti"a"e organizzative"sono soppresse; e  sono  aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi:  "le  stesse  percentuali  si  applicano
all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole  e  medie  imprese,
come definite dall'Unione  europea,  che,  nell'ambito  di  distretti
industriali  o  filiere  produttive,  si  aggregano  in  numero   non
inferiore a dieci, utilizzando nuove  strutture  consortili  o  altri
strumenti contrattuali  per  realizzare  sinergie  nelle  innovazioni
informatiche. L'efficacia delle disposizioni del  precedente  periodo
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva  approvazione  da
parte della Commissione europea"; 
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Le imprese che  pianificano  e  operano  gli  investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i  dati  su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. 
L'Agenzia  delle  entrate  disciplina  le  ulteriori   modalita'   di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento  del  direttore  della
stessa Agenzia"; 
   al comma  3,  dopo  1e  parole:  "Ai  fini  di  cui  al  comma  1,
l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e'  rilasciata",
sono inserite le seguenti: "con riferimento  a  quanto  indicato  nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis"; 
   il comma 5 e' soppresso. 
 
   All'articolo 3: 
   al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: "ricercatori", sono
inserite le  seguenti:  ",  che  in  possesso  di  titolo  di  studio
universitario  o  equiparato,  siano  non  occasionalmente  residenti
all'estero  e  abbiano  svolto  documentata  attivita'   di   ricerca
all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o  privati
per  almeno  due  anni  continuativi",  e  la  parola:   "iniziano"e'
sostituita dalla seguente: "vengono"; nel secondo  periodo,  dopo  le
parole: "nei due periodi di imposta  successivi",  sono  aggiunte  le
seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia". 
 
   All'articolo 4: 
   al   comma   5,   nel   secondo   periodo,   le   parole:   "dalla
istituzione"sono sostituite dalle seguenti: "dalla sua istituzione"; 
   al comma  6,  l'espressione:  "art."e'  sostituita  dalla  parola:
"articolo". 
   All'articolo 5: 
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
natura non regolamentare, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono  nominati
i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del   collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica.  Per  tale  primo
periodo restano in carica  i  componenti  del  collego  dei  revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della  legge  13
maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto  della  CDP
spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i  successivi
periodi sono deliberate a norma del codice civile"; 
   al comma 7, lettera a), dopo le  parole:  "Poste  italiane  spa  o
societa'"la lettera: "d"e' sostituita dalla parola: "da"; 
   al comma 7, lettera b),  dopo  le  parole:'"raccolta  di  fondi  a
vista", e' aggiunto il seguente periodo: "La  raccolta  di  fondi  e'
effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali"; 
   al comma 27, nel primo periodo, le parole: "il settimo periodo  e'
sostituito"sono sostituite dalle seguenti: "i periodi quinto,  sesto,
settimo ed ottavo sono sostituiti". 
 
   Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
   "ART. 5-bis. - (Registro italiano  dighe).  -  1.  All'articolo  6
della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4  e'  aggiunto  il
seguente: 
   "4-bis.  Con  il  regolamento   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le  modalita'  con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle  opere   di   derivazione   dai   serbatoi   e   di   adduzione
all'utilizzazione,  comprese  le  condotte  forzate,   nonche'   alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i  concessionari  saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere". 
   2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998,  n.  112"sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma  1,  lettera  v),  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  che  rientra  nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID". 
 
   All'articolo 6: 
   ovunque   ricorrano,   le   espressioni:   "d.    lgs."e"art."sono
sostituite,     rispettivamente,     dalle      parole:      "decreto
legislativo"e"articolo"; 
   al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: "decreti di  natura
non regolamentare,"sono inserite le seguenti: "da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita'
produttive,". 
   All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo, le parole:  ",  la
liquidita' e l'esigibilita'"sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  la
liquidita'";   e,   nel   secondo   periodo,    dopo    le    parole:
"L'attestazione"sono inserite le seguenti: ", che non e' utilizzabile
ai  fini  del  processo  di  esecuzione   e   del   procedimento   di
ingiunzione,". 
   All'articolo  11,  ai  commi  3  e  4,   l'espressione:   "art."e'
sostituita dalla parola: "articolo". 
 
   All'articolo 12: 
   ovunque ricorrano, le espressioni: "D.P.R."e"art."sono sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  "decreto  del  Presidente   della
Repubblica"e"articolo"; 
   al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 30 settembre  1983,  n.
512, convertito, con modificazioni", la parola: "della"e'  sostituita
dalla seguente: "dalla"; 
   dopo il comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
   "11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto  del
Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri  degli  affari
esteri,   delle   finanze,   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e del commercio con l'estero  19  ottobre  1998,  n.
508, concernenti  l'istituzione  e  il  funzionamento  del"Centro  di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"". 
 
   All'articolo 13: 
   ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla  parola:
"articolo"; 
   al  comma  1,  dopo  le  parole:  "del  Ministro  delle  attivita'
produttive",  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In sede di prima applicazione, e  fino  alla  chiusura  del
terzo esercizio, il consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dai
soggetti indicati all'articolo 3 della  legge  14  ottobre  1964,  n.
1068, e successive modificazioni"; 
   al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  come
definite dalla disciplina comunitaria"; 
   al comma  10,  dopo  le  parole:  "componenti  di  ciascun  organo
resti"la   parola:   "riservato"e'   sostituita    dalla    seguente:
"riservata"; 
   al comma 11, le parole: "trova applicazione"sono sostituite  dalle
seguenti: "si applica"; 
   al comma 15,  le  parole:  "dal  comma  12"sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal comma 14"; 
dopo il comma 20, e' inserito il seguente: 
   "20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i  confidi
che  riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi   debbono   associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire  finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro"; 
   al comma 22, le parole: "pari a  1  per  mille  dei  finanziamenti
complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; 
   al comma 23, le parole: "pari a  1  per  mille  dei  finanziamenti
complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente  garantiti";  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I  confidi,  operanti  nel
settore agricolo, la cui base associativa e' per  almeno  il  50  per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni"; 
   al comma 25, nel primo  periodo,  dopo  le  parole:  "Mediocredito
centrale  spa",  le  parole:  "dall'articolo"sono  sostituite   dalle
seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo";  nel  secondo  periodo,   sono
aggiunte, in une, le  seguenti  parole:  "e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma,
il seguente periodo: "Le  operazioni  di  garanzia  effettuate  dalla
societa' per azioni  di  cui  al  presente  comma  beneficiano  della
garanzia  dello  Stato   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
attribuite"; 
al comma 26, e' soppresso l'ultimo periodo; 
il comma 27 e' sostituito dal seguente: 
   "27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le 
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono discipli 
   nate con decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"; 
   ai commi 29 e 30 le  parole:  "decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385"sono sostituite dalle seguenti: "testo unico bancario"; 
   al comma 30, le parole: "nei commi"sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli"e le parole: "il Capo V, sezione II,"dalle  seguenti:
"da 33 a 37"; 
   al comma 32, capoverso 4-quater, i  segni:  "-",  sono  sostituiti
dalle seguenti lettere: "a)","b)"e"c)"; 
   al  comma  36,  i   numeri:   "1)","2)","3)"e"4)"sono   sostituiti
rispettivamente,  dalle  seguenti  lettere:  "a)","b)","c)"e"d)";  le
parole: "nei numeri 1) e 2)"sono sostituite  dalle  seguenti:  "nelle
lettere a) e b)"; le parole: "nel numero 1) del  presente  comma"sono
sostituite dalle  seguenti:  "nella  lettera  a)"e  dopo  le  parole:
"articolo 2615, secondo  comma",  sono  inserite  le  seguenti:  "del
codice civile"; 
   al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse  le  parole:  "di
credito cooperativo"; 
   al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e seguenti  del  codice
civile;"sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni  di  cui  al
libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far  data
dal 1 ° gennaio 2004,"; 
   al comma 57,  alla  fine  del  primo  periodo,  sono  aggiunte  le
seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del testo unico bancario"; 
   al comma  60,  dopo  le  parole:  "in  ogni  caso"e'  inserita  la
seguente: "per"; 
   al  comma  61,  le  parole  da:  "dalla  seguente:  "confidi",  da
intendersi"fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:
"dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269""; 
dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti: 
   "61-bis.  La   garanzia   della   Sezione   speciale   del   Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge  9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa
alle banche  e  agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario,  a  fronte
di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice  civile,  ivi  comprese  la   locazione   finanziaria   e   la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle  imprese
agricole  medesime,  assunte  da  banche,   da   altri   intermediari
finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari.  La  garanzia
della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il  50
per cento di imprenditori agricoli ed  agli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  medesimo
testo unico. Con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale
e la gestione delle sue risorse,  nonche'  le  eventuali  riserve  di
fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 
   61-ter. In via transitoria, fino alla data di  insediamento  degli
organi sociali della societa' di  cui  al  comma  25,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo  di  garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662". 
 
   All'articolo 14: 
   ovunque  ricorra,  la  parola:   "epigrafe"e'   sostituita   dalla
seguente: "rubrica"; al comma  1,  lettera  b),  il  capoverso  1  e'
sostituito dal seguente: 
   "1. Le disposizioni del  presente  articolo  che  disciplinano  le
modalita' di gestione ed  affidamento  dei  servizi  pubblici  locali
concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono  inderogabili  ed
integrative delle discipline  di  settore.  Restano  ferme  le  altre
disposizioni  di  settore  e  quelle  di  attuazione  di   specifiche
normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione  del
presente articolo i settori disciplinati dai decreti  legislativi  16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164"; 
   al comma 1, lettera d), i numeri:  "1)","2)"e"3)"sono  sostituiti,
rispettivamente, dalle lettere: "a)","b)"e"c)"; 
   al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: 
   "h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente: 
   "15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma  15-bis,
puo'  essere  differito  ad  una  data  successiva,  previo  accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle  condizioni
sotto indicate: 
   a) nel caso in cui, almeno dodici mesi  prima  dello  scadere  del
suddetto termine si dia luogo, mediante  una  o  piu'  fusioni,  alla
costituzione di una nuova societa' capace di  servire  un  bacino  di
utenza  complessivamente   non   inferiore   a   due   volte   quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno; 
   b) nel caso in cui, entro il  termine  di  cui  alla  lettera  a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una  o  piu'  fusioni,  si
trovi ad  operare  in  un  ambito  corrispondente  almeno  all'intero
territorio provinciale ovvero a  quello  ottimale,  laddove  previsto
dalle norme vigenti; in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
comunque essere superiore a due anni"". 
 
   All'articolo 16, comma 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate 
recate dal 
   presente decreto. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio". 
 
   All'articolo 17.. 
   al comma 3, dopo le parole: "articolo 11-ter,", le parole:  "comma
7"sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis"; 
   dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis.  All'articolo  4,  comma  4-ter,  del   decreto-legge   30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso  in
cui l'energia  sia  fornita  all'utente  finale  da  un  comune,  che
gestisce direttamente gli impianti e le  reti  di  teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato,  con  la  tabella  dei  Kwh
forniti dal comune, e' presentata congiuntamente  da  quest'ultimo  e
dal fornitore dell'energia ed il  credito  di  imposta  e'  usufruito
direttamente dal fornitore". 
   3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento
e  riqualificazione  dell'autotrasporto  di  merci,  con  particolare
riguardo allo sviluppo  della  logistica  e  dell'intermodalita',  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le  attivita'  ed
il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto. 
   3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente
pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a  decorrere  dall'anno
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente"Fondo
speciale"dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2003, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
   All'articolo 19: 
   al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Le
associazioni di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  gli  enti  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  e  le  ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri
soggettivi ed  oggettivi  richiesti  agli  enti,  diversi  da  quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai  benefici  previsti
dal presente articolo"; 
   al comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
   All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: "autoambulanze", sono
inserite le  seguenti:  "e  di  beni  mobili  iscritti'  in  pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei  vigili  del
fuoco volontari". 
 
   All'articolo 21: 
   al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei  decreti"e'  inserita
la seguente: "di"; 
   dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
   "6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli
a carico di cittadini extra-comunitari e' in  ogni  caso  certificato
nei riguardi  del  sostituto  di  imposta  dallo  stato  di  famiglia
rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe  i  figli  di  tali
cittadini  sono  effettivamente  iscritti,  ovvero   da   equivalente
documentazione validamente formata  nel  Paese  d'origine,  ai  sensi
della legge ivi vigente, tradotta  in  italiano  ed  asseverata  come
conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine. 
   6-ter. Gli  imprenditori  artigiani  iscritti  nei  relativi  albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali  di  parenti  entro  il  terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a  titolo  di  obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere  prestate
nel caso di  temporanea  impossibilita'  dell'imprenditore  artigiano
all'espletamento  della  propria  attivita'  lavorativa.  E'   fatto,
comunque,  obbligo  dell'iscrizione  all'assicurazione   obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". 
 
   All'articolo 23: 
   al comma 2,  dopo  le  parole:  "Ministro  dell'economia  e  delle
finanze", sono inserite le seguenti: "di  concerto  con  il  Ministro
delle attivita' produttive"; 
   dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
   "2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte
delle  entrate  derivanti   dal   presente   decreto.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
   "g)  assicurare,  avvalendosi  dei  comuni  e  delle   camere   di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   un   sistema
coordinato di monitoraggio  riferito  all'entita'  ed  all'efficienza
della  rete  distributiva  nonche'  dell'intera  filiera  produttiva,
comprensiva    delle    fasi    di    produzione,     trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso  la
costituzione di appositi  osservatori,  ai  quali  partecipano  anche
rappresentanti  degli   enti   locali,   delle   organizzazioni   dei
consumatori,  delle  associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese
industriali  e  dei  servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei
lavoratori  dipendenti,  coordinati  da  un  Osservatorio   nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive"". 
 
   All'articolo 26: 
   ovunque ricorrano, le parole: "23  dicembre  2001"sono  sostituite
dalle seguenti: "23 novembre 2001"; 
   dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:  "Nei
casi previsti dai primi  due  periodi  del  presente  comma,  qualora
l'originario  contratto  di  locazione  non  sia  stato   formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto  di  locazione  per  un
periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al  trasferimento
dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione  se  fosse  stato
rinnovato""; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono
inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso  diverso  da
quello  residenziale  nonche'  in   favore   degli   affittuari   dei
terreni"."; 
   al comma 4, le parole: "del  8  per  cento"sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell' 8 per cento"; 
   al comma  8,  capoverso  17-bis,  dopo  le  parole:  "Il  medesimo
divieto"sono inserite le seguenti: "di cui al terzo periodo del comma
17"e,  dopo  le  parole:  "disagio  economico  di  cui",  le  parole:
"all'articolo 3,"sono sostituite dalla seguente: "al"; 
   dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
   "9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione  dei  beni  immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  in  funzione  del  patto  di
stabilita'  e  crescita,   l'Agenzia   del   demanio,   con   decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
autorizzata a vendere a trattativa privata,  anche  in  blocco,  beni
immobili  dello  Stato  a  Sviluppo  Italia  spa.  Si  applicano   le
disposizioni contenute  nel  terzo  e  quarto  periodo  del  comma  1
dell'articolo 29 del presente decreto"; 
   nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, e'  aggiunto
il seguente: "Le previsioni di cui ai primi due periodi del  presente
comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente  articolo,
si  applicano  a  tutte  le  societa'  controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni"; 
   dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: 
   "11-bis. E' autorizzata la  spesa  di  2,5  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  da  assegnare   alla   regione
Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e  di  opere
infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei  comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. 
   11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a  2,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e  2005,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione   delle   proiezioni   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   di   conto    capitale"Fondo
speciale"dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2003, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo  I
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18  agosto
1978, n.  497,  non  ubicati  nelle  infrastrutture  militari  o,  se
ubicati, non  operativamente  posti  al  loro  diretto  e  funzionale
servizio, secondo quanto previsto con  decreto  del  Ministero  della
difesa,  ne'  classificati  quali  alloggi   di   servizio   connessi
all'incarico occupati dai  titolari  dell'incarico  in  servizio.  La
disposizione di cui al presente comma non  si  applica  agli  alloggi
che, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: 
   a) sono effettivamente  assegnati  a  personale  in  servizio  per
attuali esigenze abitative proprie o  della  famiglia,  nel  rispetto
delle condizioni e dei criteri  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253; 
   b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; 
   c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato,  anche
eventualmente  a  mezzo  ufficiale  giudiziario,   il   provvedimento
amministrativo di recupero forzoso. 
   11-quinquies. Il diritto di opzione  previsto  dai  commi  3  e  6
dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del  2001,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro  che
comunque corrispondono allo Stato un  canone  o  una  indennita'  per
l'occupazione dell'alloggio. 
   11-sexies. Per l'anno 2004  una  quota  delle  entrate  rivenienti
dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di
20 milioni di euro, e'  riassegnata  allo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa in apposito fondo per  provvedere  alla  spesa
per  i  canoni  di  locazione  degli  immobili  stessi.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere  dall'anno
2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. 
   11-septies. E' autorizzata la spesa di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma,  per  investimenti  nel
settore  del  trasporto  pubblico  locale.  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2003,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   di   conto    capitale"Fondo
speciale"dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2003, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
   All'articolo 27: 
   al comma 4, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "da
valutarsi da parte del Ministero interessato"; 
   il comma 5 e' soppresso; 
   al  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
"L'accertamento positivo costituisce  dichiarazione  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  490
del 1999 ed e' trascritto  nei  modi  previsti  dall'articolo  8  del
medesimo testo unico"; 
   al comma 9, dopo le parole: "schede descrittive"sono  inserite  le
seguenti: ",  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  dei  predetti
elenchi e delle schede descrittive anche  per  il  tramite  di  altre
amministrazioni  interessate"e   dopo   le   parole:   "Agenzia   del
demanio"sono inserite le seguenti: "e con la Direzione  generale  dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa per i  beni  immobili
in uso all'amministrazione della difesa"; 
   al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata
comunicazione nel termine  complessivo  di  centoventi  giorni  dalla
ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica"; 
   al comma  11,  dopo  le  parole:  "Le  schede  descrittive",  sono
inserite le seguenti:  "degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato
oggetto di verifica positiva"; 
   al  comma  13,  nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "n.  351,
convertito con"sono inserite le seguenti: "modificazioni, dalla";  le
parole:  "nonche'  dai  commi  dal  3  al  5  dell'articolo   84"sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nonche'  dai  commi   dal   3   al   5
dell'articolo 80"; e le parole: "si applicano anche ai beni  immobili
di cui al comma 5"sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche
ai beni immobili di cui al comma 3"; 
   dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: 
   "13-bis. L'Agenzia del  demanio,  di  concerto  con  la  Direzione
generale dei  lavori  e  del  demanio  del  Ministero  della  difesa,
individua beni immobili in uso all'amministrazione della  difesa  non
pia  utili  ai  fini  istituzionali  da  inserire  in  programmi   di
dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni". 
 
   All'articolo 28: 
   al comma 1, le parole: "legge  23  dicembre  2001"sono  sostituite
dalle seguenti: "legge 23 novembre 2001"; 
   al comma  1,  capoverso,  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "ai
conduttori"sono sostituite dalle seguenti: "agli affittuari"; e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Agli  affittuari  coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di  opzione
per  l'acquisto,  e'  concesso  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo
secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente  comma  e
determinate con i decreti di cui  al  comma  1.  Gli  affittuari  che
esercitano il diritto di opzione possono procedere  all'acquisto  dei
terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato
dalla Commissione europea con  decisione  comunitaria  n.  SG  (2001)
D/288933  del  3  giugno  2001.  Non  si  applicano  alle  operazioni
fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n.  110/2001
le disposizioni' previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817.  Tali
operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni   tributarie   per   la
formazione e l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina  previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604"; 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "I
decreti di cui al comma 1  individuano,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari  al  fine
di consentire l'esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dei
soggetti che ne sono titolari"; 
   b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"sono
inserite le seguenti: "e degli  affittuari  dei  terreni"e,  dopo  le
parole: "l'irregolarita'", sono inserite le  seguenti:  "dell'affitto
o"; 
   c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e  le  unita'
immobiliari per i quali gli affittuari  o  i  .conduttori  non  hanno
esercitato il diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  sono  posti  in
vendita ai miglior offerente individuato con  procedura  competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui  al  comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5"; 
   d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei  canoni  di",
sono inserite le seguenti: "affitto o"; 
   e) al comma 19,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:  "In  caso  di
cessione"sono inserite le seguenti: "agli affittuari o"". 
 
   All'articolo 29: 
   al comma 1: 
   nel primo periodo, le parole: "l'alienazione di tali  immobili  e'
considerata urgente"sono sostituite dalle seguenti: "in funzione  del
patto di stabilita' e crescita, si provvede alla alienazione di  tali
immobili"; 
   nel  secondo  periodo,  le  parole:  "con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze"sono sostituite  dalle  seguenti:  "con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
concerto  con  i  Ministeri   interessati";   e   dopo   le   parole:
"nell'articolo 27"sono inserite le seguenti: "del presente decreto"; 
   nel  terzo  periodo,  la  parola:  "gratuito"e'  sostituita  dalle
seguenti: ", ovvero l'uso pubblico"; 
   dopo il quinto periodo, sono  inseriti  i  seguenti:  "Una  quota,
stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4,  della
legge  18  febbraio  1999,  n.   28,   non   impegnate   al   termine
dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnata,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo,
ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che  le  risorse  di
cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al
citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di  locazione  di
immobili per il Corpo della Guardia di finanza;  la  rimanente  parte
delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non  impegnate  al  termine
dell'esercizio finanziario 2003  e'  destinata  all'incremento  delle
dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di
interventi infrastrutturali del Corpo"; 
   nel sesto periodo, la parola:  "previsionale"e'  sostituita  dalla
seguente: "previsionali"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. Alle procedure di valorizzazione  e  dismissione  previste
dai commi 15 e 17 dell'articolo  3  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al  5  dell'articolo  80  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  dall'articolo  30  del  presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e
dell'articolo 81, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le
opere rientranti nelle  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
indicate  nel  primo  periodo  del  presente  comma,  ai  soli   fini
dell'accertamento di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del 
citato regolamento di cui al decreto 
   del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994,  la  destinazione
ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione,  contenuta  negli
strumenti  urbanistici  e  nei  regolamenti  edilizi,  ad   attivita'
direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta  ferma,  per  quanto
attiene al contributo di costruzione, la disciplina  contenuta  nella
sezione II del capo II del titolo II della parte I  del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380". 
 
   All'articolo 30: 
   al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai  fini
della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e  gestione
del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di  cui  al
primo periodo del comma  15  dell'articolo  3  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, vengono promosse le societa' di trasformazione
urbana secondo quanto disposto  dall'articolo  120  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio  ambito
di intervento immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  anche  con  la
partecipazione  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni., delle  province,  e
delle societa' interamente controllate dallo  stesso  Ministero.  Nel
caso  in  cui  gli  enti  preposti  non   abbiano   provveduto   alla
costituzione  di  tali  societa'  entro  centottanta   giorni   dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del  demanio  dell'individuazione
dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero  dell'economia
e delle finanze, mediante  l'Agenzia  del  demanio,  ne  promuove  la
costituzione"ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
predetti programmi prevedono una quota,  di  norma  pari  al  25  per
cento, di alloggi da destinare ai soggetti  indicati  nei  primi  due
periodi del comma 4 dell'articolo 3 del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410"; 
   dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
   "2-bis. Al fine di assicurare la  continuita'  dell'azione  svolta
dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione  in  ente
pubblico  economico  e  di  garantire  la  massima  efficienza  nello
svolgimento dei compiti assegnati ai  sensi  del  presente  articolo,
nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale  in
servizio  presso  la  predetta  Agenzia  puo'  esercitare   l'opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie  fiscali  o
per  il  passaggio  ad  altra   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e  successive  modificazioni,  entro  due  mesi  dalla  data  di
approvazione del nuovo statuto e comunque non  oltre  il  31  gennaio
2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi  dell'articolo  3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n.  173,  si  intende
confermata ove,  entro  il  predetto  termine,  non  venga  revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione  in
ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico  e  quello
relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti  per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro  sei  mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  dello  statuto,  i  predetti  dipendenti
possono  esercitare  opzione  per  il  regime  pensionistico  cui  e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data"". 
 
   All'articolo 31: 
   al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno  2003,"e,
nel secondo periodo, la parola: "stato"e' sostituita dalla  seguente:
"stata"; 
   al comma  2,  l'espressione:  "art."e'  sostituita  dalla  parola:
"articolo". 
 
   All'articolo 32: 
   ovunque             ricorrano,             le              parole:
"d.P.R.","art.","d.lgs","mc","G.U."sono sostituite,  rispettivamente,
dalle     seguenti:      "decreto      del      Presidente      della
Repubblica","articolo","decreto  legislativo","metri  cubi","Gazzetta
Ufficiale"; 
   al comma 1, dopo  le  parole:  "in  conseguenza  del  condono"sono
inserite le seguenti: "di cui al presente articolo"; 
   al comma 7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo  le  parole:
"e' adottato"sono inserite le seguenti:  "su  proposta  del  Ministro
dell'interno"e sono soppresse le parole: "Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri  organi
tenuti all'adozione di strumenti urbanistici"; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
   "8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Nell'ipotesi di cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici  devono
essere  adottati,  la  regione   segnala   al   prefetto   gli   enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano  provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine  gli
enti locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche  sostitutivi,
previsti  dallo  statuto   secondo   criteri   di   neutralita',   di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il  termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo  scioglimento
del consiglio""; 
   al  comma  9,  nel  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   "delle
infrastrutture e dei  trasporti",  sono  inserite  le  seguenti:  "di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
per i  beni  e  le  attivita'  culturali";  le  parole:  "sentita  la
Conferenza unificata"sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la
Conferenza unificata"; dopo le parole: "sono individuati  gli  ambiti
di rilevanza  ed  interesse  nazionale  oggetto  di  riqualificazione
urbanistica, ambientale e culturale"sono  inserite  le  seguenti:  ",
attribuendo   priorita'   alle   aree   oggetto   di   programmi   di
riqualificazione gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori
pubblici dell' 8 ottobre 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.  278  del  27  novembre  1998,  e  di  cui
all'articolo 120 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267"; 
   al comma 9, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "del
presente articolo"; 
   al comma 10, le  parole:  "sentita  la  Conferenza  unificata"sono
sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata"; 
   al comma 11, nel secondo periodo, la parola:  "peri"e'  sostituita
dalla seguente: "per"; dopo le parole:  "attivita'  culturali",  sono
inserite le seguenti: "di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio";  le  parole:  "sentita  la  Conferenza
unificata"sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di   intesa   con   la
Conferenza unificata"e le parole:  "e'  assegnata  alle  regioni  per
l'esecuzione  di  interventi  di  ripristino  e  di  riqualificazione
paesaggistica delle aree tutelate,  dopo  aver  individuato  le  aree
comprese nel programma"sono sostituite dalle seguenti: "e'  assegnata
alla soprintendenza per  i  beni  architettonici  e  ambientali,  per
l'esecuzione  di  interventi   di   ripristino   e   riqualificazione
paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con  le  regioni,  le
aree vincolate da ricomprendere nel programma"; 
   al comma  12,  nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "Fondo  di
rotazione"sono inserite le  seguenti:  ",  denominato  Fondo  per  le
demolizioni delle opere abusive,"; le  parole:  "ai  commi  55  e  56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,"sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"; 
   al comma 13, le parole: "di cui alla  legge  21  giugno  1985,  n.
298"sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298"; 
   al comma 14, dopo le parole: "demanio statale", sono  inserite  le
seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale  e  fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico"; 
   al comma 16, e' aggiunto, in fzne,  il  seguente  periodo:  "Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole
degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del 
diritto 
   al mantenimento dell'opera, il libero  accesso  al  mare,  con  il
conseguente diritto pubblico di passaggio"; 
   al comma 19, dopo le parole: "Tabella B"sono inserite le seguenti:
"allegata al presente decreto"; 
   dopo il comma 19, e' inserito il seguente: 
   "19-bis. Le opere  eseguite  da  terzi  su  aree  appartenenti  al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato  rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo  di  cinque  anni  dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle  aree  sulle
quali insistono le opere medesime"; 
   al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti", sono  inserite  le
seguenti: "e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano"; 
   al comma 25 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  a
condizione che la nuova costruzione  non  superi  complessivamente  i
3.000 metri cubi"; 
   al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma  27"sono  inserite
le seguenti: "del presente articolo"; 
   al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le  parole:  "del
piano regionale di cui", la parola: "la"e' sostituita dalla seguente: 
"al"; 
   al comma 29, ultimo periodo, le parole: "articolo 2 della legge  4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni  e  integrazioni"sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 46 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; 
   al comma 30, le parole: "di cui al comma 28"sono sostituite  dalle
seguenti: "di cui al comma 29"; 
   ai commi 33 e 34,  rispettivamente  dopo  le  parole:  "tabella  C
allegata"e: "tabella D allegata",  sono  inserite  le  seguenti:  "al
presente decreto"e al predetto comma  34,  nel  secondo  periodo,  la
parola: "alla"e' sostituita dalla seguente: "alle"; 
   al comma 35, lettera a), le parole:  "articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni  e  integrazioni"sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 47, comma 1, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445"; 
   al comma 36, la parola:  "produce"e'  sostituita  dalla  seguente:
"producono"; 
   al comma 37, la parola: "equivale"e'  sostituita  dalla  seguente:
"equivalgono"; 
   al comma 38, dopo le parole: "nell'allegato 1", sono  aggiunte  le
seguenti: "al presente decreto"; 
   al comma 40, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per
l'attivita' istruttoria connessa al  rilascio  delle  concessioni  in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e  oneri  di  cui  al
precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre 
l'orario di lavoro ordinario 
   al comma 41, le parole: "trenta per  cento"sono  sostituite  dalle
seguenti: "50 per cento"; 
   al  comma  43,  capoverso"ART.  32",  comma  2,  .   lettera   c),
l'espressione:   "D.M."e'   sostituita   dalle    parole:    "decreto
ministeriale"; 
   al  comma  43,   capoverso"ART.   32",   comma   4,   la   parola:
"abilitativi"e' sostituita dalla seguente: "abilitativo"; 
   al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 5, nel  primo  periodo,  le
parole: "dello Stato o"sono soppresse; nel secondo periodo le parole: 
"dallo Stato o"sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole:  "del
costo della vita,  cosi'  come  definito  dall'ISTAT"sono  sostituite
dalle seguenti: "dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati"; 
   dopo il comma 43, e' inserito il seguente: 
   "43-bis.  Le  modifiche  apportate  con   il   presente   articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e  23
dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia'  presentate
ai sensi delle predette leggi"; 
   i commi 48 e 49 sono soppressi; 
   dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti: 
   "49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari  2002  e
2003, sono reiscritte nella competenza degli  esercizi  successivi  a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo esercizio finanziario successivo  alla  prima  iscrizione  in
bilancio". 
   49-ter. L'articolo 41 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito  dal
seguente: 
   "ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il  mese  di
dicembre di ogni anno il dirigente o  il  responsabile  del  servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le  quali
il responsabile dell'abuso non ha  provveduto  nel  termine  previsto
alla demolizione e al ripristino dei luoghi e  indica  lo  stato  dei
procedimenti relativi alla tutela del  vincolo  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni  statali  e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli  elenchi  contengono,  tra  l'altro,  il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale  occupante  abusivo,  gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. 
   2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli  elenchi
di  cui  al  comma   1,   provvede   agli   adempimenti   conseguenti
all'intervenuto trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso. 
   3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli  interventi  a  tutela  della  pubblica
incolumita',  e'  disposta  dal  prefetto.  I  relativi  lavori  sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il  prefetto  puo'
anche  avvalersi,  per  il  tramite  dei  provveditorati  alle  opere
pubbliche, delle  strutture  tecnico-operative  del  Ministero  della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed  il  Ministro  della
difesa". 
   49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "3-ter. Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante  vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici  di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la  stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare  al  sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile  le  richieste  di  allaccio  ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con  indicazione  della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero  degli  altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in  sanatoria
presentata, corredata dalla prova  del  pagamento  per  intero  delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza  di  tale  obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la  sanzione  pecuniaria  da  euro
10.000 ad euro 50.000  nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria  da  euro  2.582  ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti"". al comma 50, dopo  le
parole:  "si  provvede"sono  inserite  le  seguenti:  ",  nei  limiti
stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a  82
milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per
ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base,  anche
di nuova istituzione, dei  Ministeri  interessati.  Per  la  restante
parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede". 
   Dopo l'articolo 32, e' inserito il seguente: 
   "ART.  32-bis.  -  (Fondo  per   interventi   straordinari   della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. A1 fine  di  contribuire
alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita'  per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far  fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti  locali,  delle  aree
metropolitane e delle citta'  d'arte  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e
di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 
   2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   delle
disponibilita' del fondo. 
   3. All'onere di cui al presente articolo, pari a  euro  73.487.000
per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno  degli  anni  2004  e
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto  capitale"Fondo
speciale"dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2003  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". 
 
   L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
   "ART. 33. - (Concordato preventivo). - 1. In attesa  dell'avvio  a
regime del concordato preventivo triennale, e'  introdotto  in  forma
sperimentale  un  concordato  preventivo  biennale  per  il   periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. 
   2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito  di
impresa e gli esercenti arti e professioni. 
   3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione  al
concordato preventivo comporta: 
   a) la determinazione agevolata delle imposte  sul  reddito  e,  in
talune ipotesi, dei contributi; 
   b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di  emissione  dello  scontrino  fiscale  e  della
ricevuta fiscale; 
   c) la limitazione dei poteri di accertamento. 
   4. Il concordato preventivo si opera sulle  seguenti  basi,  ferma
restando la dichiarazione di  un  reddito  di  impresa  o  di  lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro: 
   a) per il  primo  periodo  d'imposta,  incrementando  i  ricavi  o
compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito
del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito  di  adeguamento  in
dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
aggiunto; 
   b) per il secondo periodo  d'imposta,  incrementando  i  ricavi  o
compensi del 2003 almeno del  4,5  per  cento,  nonche'  il  relativo
reddito del 2003 almeno  del  3,5  per  cento,  anche  a  seguito  di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto  riguarda  i  ricavi  o
compensi, e' consentito  solo  se  la  predetta  soglia  puo'  essere
raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili. 
   5. Se i ricavi o compensi  dichiarati  nel  periodo  d'imposta  in
corso al  1  °  gennaio  2001  sono  inferiori  a  quelli  risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri,  l'adesione
al concordato preventivo  e'  subordinata  all'adeguamento  a  questi
ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con  esclusione  di
sanzioni ed interessi,  da  effettuare  anteriormente  alla  data  di
presentazione della comunicazione di adesione. 
   6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli atti di accertamento divenuti non piu'  impugnabili,  ancorche'
definiti per adesione, nonche' delle integrazioni  e  definizioni  di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non  si  tiene  conto  delle
dichiarazioni integrative presentate ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  che
abbiano determinato una riduzione del reddito  ovvero  dei  ricavi  o
compensi dichiarati. 
   7. Per i periodi d'imposta  oggetto  di  concordato,  sul  reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello  relativo
al periodo d'imposta in  corso  al  1°  gennaio  2001,  l'imposta  e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e', invece, del 33 per cento per i soggetti di  cui  all'articolo  87
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato  superiore
a 100.000 euro. Sul reddito  che  eccede  quello  minimo  determinato
secondo le modalita' di cui al comma 4  non  sono  dovuti  contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale  reddituale;  se  il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli  stessi  sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale. 
   8. Per i soggetti che si avvalgono del  concordato  preventivo,  i
redditi d'impresa e di lavoro  autonomo  possono  essere  oggetto  di
accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in  base
agli articoli 39, primo  comma,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  primo
periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e  41-bis  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600.  Restano
altresi' applicabili le disposizioni di cui  all'articolo  54,  commi
secondo, primo periodo, terzo,  quarto  e  quinto,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  nonche'  quelle
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. 
   9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al  comma
4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: 
   a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; 
   b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi  di  cui  al  comma  4;  salve  le  ipotesi  di  accadimenti
straordinari  ed  imprevedibili;  in  tale   ultima   ipotesi   trova
applicazione il procedimento di accertamento  con  adesione  previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
   c)  gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dalla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in  cui
e' stata data la comunicazione. 
   10. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. 
   11.  Nell'articolo  6,  comma  3,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le  parole:  "pari  al  cento",
sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta". 
   12. Non sono  ammessi  al  concordato  preventivo  i  titolari  di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che: 
   a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000; 
   b) hanno dichiarato ricavi  o  compensi  di  importo  superiore  a
5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio  2001;
non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
   c)  hanno   titolo   a   regimi   forfettari   di   determinazione
dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso  al
1° gennaio 2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003; 
   d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel  comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 
   13. La sospensione  dell'obbligo  tributario  di  emissione  dello
scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni  poste  in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. 
Resta  comunque  ferma  la  determinazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto   periodicamente   dovuta   da   calcolare   tenendo   conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni  e  alle  prestazioni  di
servizio effettuate. 
   14. Agli effetti del  presente  articolo,  si  considerano  ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui  alle
lettere c), d), e) ed f)  del  comma  1  del  medesimo  articolo;  si
considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma  1,  del
medesimo testo unico. 
   15.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non   incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera  e),  numero  3),  della  legge  7  aprile  2003,  n.  80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa tra il 1° gennaio e il 16  marzo  2004.  Con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale ,  sono  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5". 
 
   All'articolo 34: 
   al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c) nel comma  2-sexies  dell'articolo  1,  il  primo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non  provvedono,  in
base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16  marzo
2004, versamenti utili per la  definizione  di  cui  all'articolo  15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  il
termine   per   la   proposizione   del    ricorso    avverso    atti
dell'amministrazione finanziaria, di cui  al  comma  8  dello  stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004 il termine per il perfezionamento della definizione  di  cui  al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al contraddittorio di cui al comma 1 del  citato  articolo  15  della
legge n. 289 del 2002";  nel  medesimo  comma,  secondo  periodo,  le
parole: "16 ottobre 2003"sono sostituite dalle  seguenti:  "16  marzo
2004""; 
   al comma 4, le parole:  "31  dicembre  2000"sono  sostitute  dalle
seguenti: "31 dicembre 2002"e le parole:  "cinquanta  per  cento"sono
sostitute dalle seguenti: "10 per cento"; 
   il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a  condizione  che
il versamento della penalita' ridotta avvenga: 
   a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa; 
   b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  entro  dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte  dell'Agenzia
delle entrate"; 
   al comma 6, le parole: "o regolate contabilmente"sono soppresse; 
   dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti  convenzionati
ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  e  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n.  37,  per  il  ritardato  invio  dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per  il
ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una  somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 
   6-ter.  Il  beneficio  previsto  al  comma  6-bis  si  applica   a
condizione che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi  e  il
ritardato riversamento delle somme  riscosse  sia  relativo  a  somme
incassate fino al 31 dicembre  2002,  e  che  il  riversamento  delle
penalita' ridotte avvenga: 
   a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa; 
   b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  entro  dieci
giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte  dell'Agenzia
delle entrate. 
   6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla  restituzione  delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto". 
 
   All'articolo 35: 
   al comma 1, lettere a) e b), l'espressione:  "lett."e'  sostituita
dalla parola: "lettera"; 
   al comma 1,  lettera  c),  le  parole:  "nell'ottavo  e  nel  nono
comma"sono sostituite dalle  seguenti:  "nel  settimo  e  nell'ottavo
comma"e, dopo la parola:  "concernente",  e'  inserita  la  seguente:
"disposizioni"; 
   al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: "l'ottavo  comma  e'
sostituito"sono sostituite  dalle  seguenti:  "il  settimo  comma  e'
sostituito"e  l'espressione:  "artt."e'  sostituita   dalla   parola:
"articoli"; 
   al comma 1,  lettera  d),  dopo  il  numero  1),  e'  inserito  il
seguente: 
   "1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera: 
   "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)""; 
   al comma 1, lettera d), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
   "2) i commi nono e decimo sono abrogati". 
   L'articolo 36 e' soppresso. 
 
   All'articolo 38: 
   ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla  parola:
"articolo"; 
   al  comma  11,  nell'ultimo  periodo,  dopo  le   parole:   "somma
depositata", il segno di interpunzione: ";"e' soppresso. 
   All'articolo 39: 
   al comma 1, il numero: "99"e' sostituito dal seguente: "98"; 
   al comma 6,  dopo  le  parole:  ""la  durata  della  partita""sono
inserite le seguenti:  ";  le  parole:  "non  e'  inferiore  a  dieci
secondi"sono sostituite dalle seguenti:  "e'  compresa  tra  sette  e
tredici secondi""; 
   il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
   "7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma
7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive  modificazioni,   e'   prorogato   al   30   aprile   2004
relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto  comma
7, lettera b), per i quali, entro  il  31  dicembre  2003,  e'  stato
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo  14-bis,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e
successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A
decorrere dal  1°  gennaio  2004,  nei  casi  in  cui  non  e'  stato
rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al  periodo
precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato
il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui  al  periodo
precedente non possono consentire il prolungamento o  la  ripetizione
della partita e, se non convertiti in uno  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  n.
773 del 1931: 
   a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro,  rispettivamente,  il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le  modalita'  stabilite
con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
   b) ferme restando le sanzioni previste dal comma  9  del  predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; 
   c) all'autorita' amministrativa e'  preclusa  la  possibilita'  di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per  un  periodo
di cinque anni"; 
   dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   "7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma  7  non  possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche  in  parte,  le  sue
regole fondamentali""; 
   dopo il comma 12, e' inserito il seguente: 
   "12-bis. Per la  definizione  delle  posizioni  dei  concessionari
incaricati  della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi   dei
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma  230,  della
legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge  24  giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato"; 
   il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
   "13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma  6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura  del
13,5 per  cento  delle  somme  giocate.  Per  l'anno  2004,  fino  al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: 
   a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio  al
31 maggio 2004, il nulla osta di' cui al  comma  5  dell'articolo  38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di: 
   1) 1.000  euro  contestualmente  alla  richiesta  del  nulla  osta
stesso; 
   2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui
al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e
successive modificazioni; 
   b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°  giugno  al
31 ottobre 2004,  il  nulla  osta  di  cui  al  citato  comma  5,  un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 
   1) 1.000  euro  contestualmente  alla  richiesta  del  nulla  osta
stesso; 
   2)  1.700  euro  antecedentemente   al   richiamato   collegamento
obbligatorio"; 
   dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: 
   "13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare  entro  il
31  dicembre  2003,  sono  definiti  i  termini  e  le  modalita'  di
assolvimento del prelievo erariale unico e  dell'acconto  di  cui  al
comma 13. 
   13-ter.  Ferme  restando  le  attribuzioni  del  Ministero   delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni  a  premio,
le  disposizioni  in  tema  di  attribuzione  unitaria  al  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato delle  funzioni  statali  in  materia  di  organizzazione  e
gestione dei giuochi, ed in particolare  quelle  introdotte  con  gli
articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  8,  comma
1, del decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come   sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio  2003,  n.  173,  si
intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle  di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi. 
   13-quater. A1 fine di  razionalizzare  e  semplificare  i  compiti
amministrativi  diretti  a  contrastare  comportamenti  elusivi   del
monopolio statale dei giuochi, senza  aggravio  degli  adempimenti  a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni  a  premio,
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, all'atto del loro ricevimento,  copia  delle  comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  2001,  n.
430,  nonche'  dei  relativi  allegati.  Entro  trenta   giorni   dal
ricevimento  della  copia  delle  comunicazioni  di  cui  al  periodo
precedente,     il     Ministero      dell'economia      e      delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio  e  una  attivita'  di
giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento  espresso,
assegnando il termine  di  cinque  giorni  per  la  cessazione  delle
attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto  interessato  e
al Ministero delle attivita' produttive.  Ferma  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4,  del
regio  decreto-legge  19  ottobre  1938,  n.  1933,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  giugno  1939,  n.  973,  e  successive
modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la
prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate  con
la comunicazione di cui al primo periodo,  e'  punita  con  l'arresto
fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale  del  Ministero  delle
attivita'  produttive  e  del   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato   sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva  di  avvio  dei
concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione  in  via
telematica. Il Ministero delle attivita' produttive  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,  anche  in  vista  della
completa  informatizzazione  del  processo   comunicativo,   adeguate
modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di  cui  al
primo periodo del presente comma. 
   13-quinquies.  A1  fine  di  evitare  fenomeni  di  elusione   del
monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono  svolgere  le
attivita' richiamate dall'articolo 19, comma  4,  lettera  d),  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano,  prima  di  darvi  corso,  e
comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del  2001,  una
autonoma   comunicazione   al   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con le modalita' stabilite con  provvedimento  dirigenziale  di  tale
Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione  della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato, si  intende  comunque  rilasciato  nulla  osta
all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo;  entro  lo
stesso    termine,    il    Ministero    dell'economia    e     delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato   puo'
espressamente  subordinare  il   nulla   osta   all'ottemperanza   di
specifiche prescrizioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative di  cui  al  citato  regio  decreto-legge  19
ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave
reato, lo svolgimento delle attivita' di cui  al  primo  periodo,  in
caso di  diniego  di  nulla  osta  ovvero  senza  l'osservanza  delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno. 
   13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali,
ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni'
organizzate dalle stesse"; 
   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
   "14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta  in  corso
alla data del 1°  gennaio  2004,  all'articolo  1,  comma  5,  ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili,"sono inserite  le
seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza  superiore  alle  cento
miglia marine". 
   14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma  22,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, le  ordinanze  ingiunzione  emesse,  ai  sensi
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte dagli  enti  locali  o  dagli  amministratori  per  garantire
l'erogazione  di  servizi   pubblici   essenziali,   concernenti   le
violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2,  della  legge
29  aprile  1949,  n.  264,  e  successive   modificazioni,   nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306  del  31
dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con  l'estinzione
dei relativi  giudizi.  Qualora  questi  siano  stati  gia'  definiti
cessano le procedure, anche coattive, di riscossione  delle  sanzioni
irrogate. 
   14-quater.  Alle  acque  potabili  trattate  somministrate   nelle
collettivita'  ed  in  altri  esercizi  pubblici,  ottenute  mediante
trattamento  attraverso   apparecchiature   con   sistema   a   raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate  dal  Ministero  della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
della sanita' 21 dicembre 1990,  n.  443,  si  applicano  gli  stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 
   14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite le
seguenti: "o che abbiano  in  corso  le  procedure  di  acquisto  con
stipula  di  un  contratto  preliminare  di  acquisto  registrato   e
trascritto". 
   14-sexies.  All'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le  parole:  "sei
mesi"sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 
   14-septies.  Le   disposizioni   di   cui   all'articolo   4   del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche  agli  atti  e
provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in  qualita'
di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre
la data del 31 dicembre 1991,  diretti  a  realizzare  gli  obiettivi
debitamente  accertati  dal  comune,  previsti  dalla  legge  per  la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 
   14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80,  dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3  e  4
tengono conto della riforma del diritto  societario  attuata  con  il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6". 
   14-nonies.  Al  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.   153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d),  le  parole:  "non  superiore  a
tre"sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque". 
   14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico   del
bilancio dello  Stato,  una  apposita  sezione,  denominata  Istituto
superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea.  Con  i  decreti
legislativi  di  riordino  della  Scuola  superiore  della   pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1  della  legge  6
luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta  sezione
e  si  disciplina  l'organizzazione  della  stessa,  con  particolare
riferimento  alla  nomina,  in  sede  di  prima   applicazione,   del
responsabile e dei docenti. 
   14-undecies.  Nell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"". 
 
   All'articolo 40: 
   al comma 1, nel primo periodo,  dopo  le  parole:  "accantonati  a
riserva", sono inserite le seguenti: ", ivi intendendosi  incluse  le
distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con
utili,"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2.  Le  disposizioni  del  comma  1   non   si   applicano   alle
distribuzioni  di  utili  relativi  al   periodo   d'imposta   chiuso
antecedentemente  al  31  dicembre  2003,  ad  esclusione  di  quelle
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in  cui  dopo  il  1°
settembre  2003  sia  stata   deliberata   la   chiusura   anticipata
dell'esercizio sociale". 
 
   All'articolo  41,  l'espressione:  "art.",  ovunque  ricorra,   e'
sostituita dalla parola: "articolo". 
   Dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente: 
   "ART. 41-bis. - (Altre disposizioni in materia tributaria).  -  1.
All'articolo 26-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e  2,  dovuti  da
soggetti  non  residenti  e  percepiti  da  soggetti  residenti   nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva  dell'imposta
sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.  L'imposta  sostitutiva
puo' essere applicata direttamente  dalle  imprese  di  assicurazioni
estere operanti nel territorio dello Stato in regime di  liberta'  di
prestazione di servizi ovvero da un  rappresentante  fiscale,  scelto
tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido  con
l'impresa estera per gli  obblighi  di  determinazione  e  versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale  delle  somme.  Il
percipiente e' tenuto a comunicare,  ove  necessario,  i  dati  e  le
informazioni utili per la  determinazione  dei  redditi  consegnando,
anche in copia,  la  relativa  documentazione  o,  in  mancanza,  una
dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti  dati  ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti  direttamente
all'estero si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  16-bis
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  per  i  redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004. 
   3. All'articolo 1 del decreto-legge 24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: 
   "2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si  applicano
anche alle imprese di' assicurazione operanti  nel  territorio  dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi.  L'imposta  di
cui al comma  2  e'  commisurata  al  solo  ammontare  delle  riserve
matematiche ivi specificate relativo ai contrattai  di  assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono
direttamente agli obblighi  indicati  nei  commi  2  e  2-ter  ovvero
possono nominare un rappresentante fiscale residente  nel  territorio
dello Stato che risponde in  solido  con  l'impresa  estera  per  gli
obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede  alla
dichiarazione annuale delle somme dovute". 
   4. All'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  24
ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  "ai  rivenditori
autorizzati  e"sono  inserite   le   seguenti:   "il   corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di  ciascun  mezzo  tecnico,
nonche' il"; 
   b) al comma 7, dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono  inserite  le  seguenti:  "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al
comma 1, conseguentemente agli adempimenti in  capo  ai  medesimi  ai
sensi   del   comma   2,    sono    integrati    con    l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice  seriale  assegnato  a  ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;". 
   5. L'articolo 1, nota II-bis), comma  4,  secondo  periodo,  della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal seguente: "Se si tratta  di  cessioni  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti  degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile  in  assenza  di   agevolazioni   e   quella   risultante
dall'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  nonche'   irrogare   la
sanzione amministrativa,  pari  al  30  per  cento  della  differenza
medesima". 
   6. Sono riconosciuti appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo
29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia  del  demanio
con  uno  o  piu'  decreti  dirigenziali,  sulla  base   di   elenchi
predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. 
   7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
   "2-bis. Con il regolamento previsto dal  comma  1,  sono  altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per  la
societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso
sulla sostituzione della societa' di gestione  del  risparmio,  sulla
richiesta di  ammissione  a  quotazione  ove  non  prevista  e  sulle
modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e'  convocata  dal
consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio
anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per
cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni  sono
approvate con il voto favorevole dei partecipanti  che  rappresentano
almeno  il  30  per  cento  delle  quote  emesse.  Le   deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. 
Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato  adottato
entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti
si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3". 
   8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
i commi 2 e 3 sono abrogati. 
   9. L'articolo 7 del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e' sostituito dal seguente: 
   "ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6,  comma
1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per  cento.  La  ritenuta  si  applica  sull'ammontare  dei  proventi
riferibili a  ciascuna  quota  risultanti  dai  rendiconti  periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
distribuiti in costanza di partecipazione  nonche'  sulla  differenza
tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed  il  costo
di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione  o  acquisto
e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione  il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
   2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo  d'acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni
sono  relative  all'impresa  commerciale;   b)   societa'   in   nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa'  ed  enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  stabili  organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui  alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di  tutti  gli  altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi  da  imposta  sul  reddito
delle societa', la ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta.  La
ritenuta non  e'  operata  sui  proventi  percepiti  dalle  forme  di
previdenza complementare di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n.  124,  e  dagli  organismi  d'investimento  collettivo  del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
   3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo  6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". 
   10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere  dal  1°
gennaio 2004. 
   11. Le disposizioni del comma  9  hanno  effetto  per  i  proventi
percepiti a decorrere dal 1°  gennaio  2004  sempre  che  riferiti  a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31
dicembre 2003. 
   12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31  dicembre
2003 continuano ad applicarsi le  disposizioni  dell'articolo  7  del
decretolegge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  nel  testo  in
vigore alla predetta data. 
   13. All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e  2006,  si  provvede  con  quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo". 
 
   All'articolo 42: 
   l'espressione:  "art.",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita   dalla
parola: "articolo"; 
   al comma 1, nel terzo periodo, le parole da:  "in  base"fino  alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in base ad apposite
convenzioni  stipulate  con  l'INPS  e  con  l'INAIL,   senza   oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da
questi enti"; 
   al comma 4, nel primo periodo, le parole: "di cui al comma  1"sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  invalidita'  civile,   cecita'   e
sordomutismo";  e,  nel  terzo  periodo,  la   parola:   "definite"e'
sostituita dalla seguente: "definiti"; 
   al comma 7, capoverso 2, l'espressione: "ASL"e'  sostituita  dalle
parole: "delle aziende sanitarie locali"; 
   al comma 10, nel primo periodo, le parole: "2  milioni  euro  sono
sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro"e, nel secondo periodo,
la   parola:    "corrispondete"e'    sostituita    dalla    seguente:
"corrispondente"; 
   al comma 11, alinea, le  parole:  "di  attuazione  del  codice  di
procedura civile"sono sostituite dalle  seguenti:  "per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"; 
   al comma 11, capoverso"ART. 152", e' inserita la seguente rubrica:
"(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei  giudizi
per prestazioni previdenziali)"; le parole: "del decreto  legislativo
30 maggio 2002, n. 113"sono sostituite  dalle  seguenti:  "del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115"e le parole: "citato  decreto  legislativo  n.
113 del 2002"sono sostituite dalle seguenti: "citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002". 
 
   All'articolo 43: 
   al  comma  1,  l'espressione:  "DPR"e'  sostituita  dalle  parole:
"decreto del Presidente della Repubblica"; 
   al comma 4, le parole:  "a  detto  importo"sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'importo di cui al comma 3". 
 
   All'articolo 44: 
   ovunque ricorrano, le espressioni: "c.p.c."e"art."sono sostituite,
rispettivamente,   dalle   seguenti:   "del   codice   di   procedura
civile"e"articolo"; 
   al comma 1, le parole: "ai  commi  5  e  6"sono  sostituite  dalle
seguenti: "al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986,  n.
64, e successive modificazioni, e al comma 6"; 
   al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:  "versamento  dei
contributi  previdenziali"la  parola:  "dell'"e'   sostituita   dalla
seguente: "dall'"e alla fine  del  comma  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi: "A decorrere  dal  1°  gennaio  2004  i  soggetti  esercenti
attivita' di  lavoro  autonomo  occasionale  e  gli  incaricati  alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, sono  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attivita'  sia  superiore
ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale  si  applicano  le
modalita' ed i termini previsti  per  i  collaboratori  coordinati  e
continuativi iscritti alla predetta gestione separata"; 
   al comma 3, alinea, le parole da: "successivamente"fino alla  fine
dell'alinea,  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: "; 
   al comma 3, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  "a)  al
comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Prima  di
tale termine il creditore non puo' procedere  ad  esecuzione  forzata
ne' alla notifica di atto di precetto"e,  nell'alinea  della  lettera
b), la parola: "sostituire"e' soppressa; 
   al comma 5, nel primo periodo, la parola: "contenute"e' sostituita
dalla seguente:  "contenuti"e,  nel  quarto  periodo,  l'espressione:
"leg.vo"e' sostituita dalla parola: "legislativo"; 
   al comma 6, le . parole: "2° comma"sono sostituite dalle seguenti:
"secondo comma", e le parole:  "cosi'  come  modificato  dall'art.  1
della legge 19 luglio 1994, n. 451"sono sostituite dalle seguenti: "e
successive modificazioni"; 
   al comma 7, l'espressione: "e/o"e' sostituita dalla parola: "o"; 
   al comma 8, nel primo periodo, le parole: "e di  quelle  esercenti
attivita'  commerciali  di  cui  all'art.  2"sono  sostituite   dalle
seguenti: ", nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 1"; 
   al comma 9, dopo 1a parola: "(INPDAP)", sono inserite le seguenti:
"con riferimento"e, ovunque ricorrano, le parole: "all'articolo 7-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,"sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, commi  6-ter  e
6-quater, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni"; 
   dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: 
   "9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente: 
   "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,  si  applicano
anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento  (CE)
n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21  giugno  1999,  con  un  organico
superiore alle 2.000 unita' lavorative,  nel  settore  della  sanita'
privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi  di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento  economico,  comprensivo  della  contribuzione
figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il  nucleo  familiare,
e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle  leggi  vigenti  e  per  la  durata  di  48  mesi.  Ai
lavoratori di cui  al  presente  comma  si  applicano,  ai  fini  del
trattamento pensionistico, le disposizioni  di  cui  all'articolo  11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella  A,  nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e  b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
   9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, sono soppresse le  parole:  "di  6.667.000  euro  per  l'anno
2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000  euro  per  l'anno
2004 e di  3.800.000  euro  per  l'anno  2005"sono  sostituite  dalle
seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 
   9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono  incrementate
nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e  di  6.400.000  euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere  per  gli  anni  2005,
2006 e 2007  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
dicastero. 
   9-quinquies.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564,  e  successive  modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della  contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1°  gennaio  2002,  secondo  le
modalita'  previste  dal  medesimo  articolo  3  del  citato  decreto
legislativo, possono esercitare  tale  facolta'  entro  il  31  marzo
2004". 
 
   All'articolo 45: 
   nella rubrica, le  parole:  "legge  335/95"sono  sostituite  dalle
seguenti: "legge 8 agosto 1995, n. 335"; 
   al comma 1, dopo la parola: "contributiva"e' inserita la seguente:
"pensionistica". 
 
   All'articolo 47: 
   al comma 3, nel primo periodo, le parole: "all'articolo 13,  comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257"sono sostituite dalle  seguenti:
"al comma 1"e le  parole:  "iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
contro le malattie professionali, gestita  dall'INAIL"sono  soppresse
e,  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "approvato  con  D.P.R."sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica"; 
   al comma 5, le parole: "al comma 3"sono sostituite dalle seguenti:
"al comma 1"; 
   dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, il diritto al trattamento  pensionistico  anche
in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo  13,  comma  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti  di
mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 
   6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base  del  presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27  marzo  1992,
n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo,  qualora
siano destinatari di benefici previdenziali che comportino,  rispetto
ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al  pensionamento,  ovvero  l'aumento  dell'anzianita'  contributiva,
hanno facolta' di optare tra i predetti benefici  e  quelli  previsti
dal presente articolo.  Ai  medesimi  soggetti  non  si  applicano  i
benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia'  usufruito
dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
   6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei  commi  6-bis  e
6-ter, valutato in 75 milioni di euro  annui,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
   6-quinquies.  In  caso  di  indebito  pensionistico  derivante  da
sentenze con le quali sia  stato  riconosciuto  agli  interessati  il
beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992,  n.  257,
riformate nei  successivi  gradi  di  giudizio  in  favore  dell'ente
previdenziale, non si da' luogo  al  recupero  degli  importi  ancora
dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto". 
 
   All'articolo 48: 
   le espressioni: "%"e"art.", ovunque  ricorrano,  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle parole: "per cento"e"articolo"; 
   al comma 5, alinea,  l'espressione:  "d.P.R."e'  sostituita  dalle
parole:  "regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica"; 
   al comma 5, lettera a),  la  parola:  "farmacologia"e'  sostituita
dalla seguente: "farmacologica"; 
   al comma 5, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I dati del monitoraggio sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze"; 
   al comma 5, lettera c), dopo le  parole:  "criteri  di  costo"sono
inserite le seguenti: "e di", e  l'espressione:  "G.U."e'  sostituita
dalle parole: "Gazzetta Ufficiale n. 207"; 
   al comma 5,  lettera  f),  nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
"articolo 4, comma 3", sono inserite le seguenti: "del  decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla"e  la
parola: "della"e' soppressa; 
   al comma 5, lettera l), dopo le parole: "delle terapie"le  parole:
"e delle"sono sostituite dalle seguenti: "contro le"; 
   al comma 6, le parole: "del comma 5"sono soppresse; 
   al comma 15, le parole: "articoli  8  e  seguenti"sono  sostituite
dalle seguenti: "articoli 8 e 9"; 
   al  comma  20,  le  parole:  "un  migliore"sono  sostituite  dalle
seguenti: "una migliore"; 
   ai commi  23  e  31,  la  parola:  "abrogate"e'  sostituita  dalla
seguente: "soppresse"; 
   al comma 32, le parole: "art. 9, comma 5,  della  legge  8  agosto
2002, n. 178"sono sostituite dalle seguenti: "articolo  7,  comma  1,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405"; 
   al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", n.  3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001". 
 
   L'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
   "ART. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio  della  spesa
nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza   delle   prescrizioni
sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa  pubblica
nel settore sanitario e delle  iniziative  per  la  realizzazione  di
misure   di   appropriatezza   delle   prescrizioni,   nonche'    per
l'attribuzione  e  la  verifica   del   budget   di   distretto,   di
farmacovigilanza  e   sorveglianza   epidemiologica,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di  concerto  con
il Ministero della salute e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce  i
parametri  della   Tessera   del   cittadino   (TC);   il   Ministero
dell'economia e delle finanze cura la generazione  e  la  progressiva
consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i  soggetti
gia' titolari  di  codice  fiscale  nonche'  ai  soggetti  che  fanno
richiesta di attribuzione del  codice  fiscale  ovvero  ai  quali  lo
stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in  ogni  caso  il  codice
fiscale del titolare, anche  in  codice  a  barre  nonche'  in  banda
magnetica,  quale  unico  requisito  necessario  per  l'accesso  alle
prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). 
   2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva  i  modelli
di ricettari medici standardizzati e  di  ricetta  medica  a  lettura
ottica, ne cura la successiva stampa  e  distribuzione  alle  aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove  autorizzati  dalle
regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  ed
ai  policlinici  universitari,  che  provvedono  ad  effettuarne   la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalia regione
ad  effettuare  prescrizioni,  da  tale  momento  responsabili  della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato. 
   3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio  1988,  n.  350,  e,
sulla base di quanto stabilito dal  medesimo  decreto,  riproduce  le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei  dati  prescritti  dalle
vigenti disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
sostituito da un analogo codice che  esprime  il  numero  progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre  e'  stampato  sulla
ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti  la  procedura
di separazione del tagliando  di  cui  all'articolo  87  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura  in
ogni caso  un  campo  nel  quale,  all'atto  della  compilazione,  e'
riportato sempre il  numero  complessivo  dei  farmaci  ovvero  degli
accertamenti  specialistici  prescritti.  Nella  compilazione   della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario. 
   4. Le aziende sanitarie locali,  le  aziende  ospedaliere  e,  ove
autorizzati  dalle  regioni,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico ed  i  policlinici  universitari  consegnano  i
ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2,  in  numero  definito,
secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  in  via  telematica,  il  nome,  il
cognome, il codice fiscale dei  medici  ai  quali  e'  effettuata  la
consegna,  l'indirizzo   dello   studio,   del   laboratorio   ovvero
l'identificativo della  struttura  sanitaria  nei  quali  gli  stessi
operano, nonche' la  data  della  consegna  e  i  numeri  progressivi
regionali delle ricette consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' della trasmissione telematica. 
   5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   cura   il
collegamento, mediante la  propria  rete  telematica,  delle  aziende
sanitarie  locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico   e   dei   policlinici
universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e  private,
dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli  altri  presidi  e
strutture accreditati  per  l'erogazione  dei  servizi  sanitari,  di
seguito denominati,  ai  fini  del  presente  articolo,"strutture  di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento  dirigenziale  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici  per  la  realizzazione
del software certificato che deve essere installato  dalle  strutture
di  erogazione  di  servizi  sanitari,  in  aggiunta   ai   programmi
informatici  dagli   stessi   ordinariamente   utilizzati,   per   la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri  tecnici
rientra quello della frequenza temporale  di  trasmissione  dei  dati
predetti. 
   6. Le strutture di erogazione di servizi  sanitari  effettuano  la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  7,
secondo quanto stabilito nel predetto comma e in  quelli  successivi.
Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a  partire  dalle  quali  le
disposizioni  del  presente  comma  e  di  quelli  successivi   hanno
progressivamente applicazione. Per l'acquisto e  l'installazione  del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  successivamente  alla  data  nella  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in  via  telematica
alle  farmacie  medesime   avviso   di   corretta   installazione   e
funzionamento  del  predetto  software.  Il  credito  d'imposta   non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui  redditi,  nonche'  del  valore  della  produzione   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. A1 relativo onere, valutato in  4  milioni  di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12. 
   7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante  la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici  a  barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice  a  barre
della TC; sono comunque rilevati i'  dati  relativi  alla  esenzione.
All'atto  della  utilizzazione  di  una  ricetta  medica  recante  la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i codici a barre  relativi  al  numero  progressivo  regionale  della
ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati  i
dati  relativi  alla  esenzione  nonche'  inseriti   i   codici   del
nomenclatore delle  prestazioni  specialistiche.  In  ogni  caso,  e'
previamente verificata  la  corrispondenza  del  codice  fiscale  del
titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla  ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo' essere utilizzata, salvo che il costo  della  prestazione  venga
pagato per intero. In caso di utilizzazione  di  una  ricetta  medica
senza  la  contestuale  esibizione  della  TC,  il   codice   fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta. 
   8.  I  dati  rilevati  ai  sensi  del  comma  7   sono   trasmessi
telematicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  il
software di cui al comma 5  assicura  che  gli  stessi  dati  vengano
rilasciati ai programmi informatici ordinariamente  utilizzati  dalle
strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari,  fatta   eccezione,
relativamente al codice  fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,
pubbliche e private. Il predetto software assicura  altresi'  che  in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto  o
conservato in ambiente residente, presso  le  farmacie,  pubbliche  e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
   9. Al momento della ricezione dei dati  trasmessi  telematicamente
ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'  esclusivamente  automatiche,  li  inserisce   in   archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo  che  sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,  quello  relativo
al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici di rilevanza nazionale  che  li  detengono,  trasmettono  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  con  modalita'  telematica,
nei trenta giorni successivi alla data  di  emanazione  del  predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete,  alle  regioni  e
alle strutture di  erogazione  di  servizi  sanitari,  l'allineamento
dell'archivio dei codici fiscali con quello  degli  assistiti  e  per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale. 
   10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non  e'  consentito
trattare i dati rilevati dalla TC degli  assistiti;  allo  stesso  e'
consentito trattare gli altri dati di cui  al  comma  7  per  fornire
periodicamente alle regioni gli schemi  di  liquidazione  provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. 
Gli archivi di cui al  comma  9  sono  resi  disponibili  all'accesso
esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende  sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro  dei  dati
occorrenti  alla  periodica  liquidazione  definitiva   delle   somme
spettanti, ai sensi delle disposizioni  vigenti,  alle  strutture  di
erogazione  di  servizi  sanitari.  Con  protocollo   approvato   dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero  della  salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dalle
regioni, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma  9  che
possono essere trasmessi al Ministero della salute  e  alle  regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
   11. L'adempimento regionale, di  cui  all'articolo  52,  comma  4,
lettera  a),  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   ai   fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per  gli  anni
2003, 2004 e 2005, si considera  rispettato  dall'applicazione  delle
disposizioni  del  presente  articolo.  Tale  adempimento   s'intende
rispettato anche nel caso in cui le regioni e  le  province  autonome
dimostrino di avere realizzato direttamente  nel  proprio  territorio
sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'   di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard  tecnologici  e
di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  risultino  non  inferiori  a  quelli
realizzati in attuazione del presente articolo. Con  effetto  dal  1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo  agli
anni  2004  e  2005,  e'  ricompresa  anche  l'adozione  di  tutti  i
provvedimenti  che  garantiscono   la   trasmissione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  da  parte  delle  singole  aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
   12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2003.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto  capitale"Fondo
speciale"dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2003, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   II   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   13. Con decreti di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con  il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  per  il  successivo   e
progressivo  assorbimento,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico   del
bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei  servizi  di
cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 
 
   All'articolo 51: 
   al comma 1, le parole: "e di  330  milioni"sono  sostituite  dalle
seguenti: "e 330 milioni"; 
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
   "1-bis. Alla regione Sicilia,  per  la  definizione  dei  rapporti
finanziari pregressi fino al  31  dicembre  2001  con  lo  Stato,  e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Sicilia, un  limite  di  impegno  quindicennale  dell'importo  di  65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. 
   1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si  provvede,  per  ciascuno  degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo  delle  proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   medesimo.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di  riferimento,  a
completamento della relazione previsionale e programmatica,  un'unica
relazione  di  sintesi  sugli  interventi   realizzati   nelle   aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare  riguardo
alla  ricaduta  occupazionale,   alla   coesione   sociale   e   alla
sostenibilita' ambientale,  nonche'  alla  ripartizione  territoriale
degli interventi". 
   1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20  della  legge  17  maggio
1999, n. 144, e' abrogato". 
   Dopo l'articolo 52, e' inserito i1 seguente: 
   "ART. 52-bis. - (Modifica  all'articolo  5  del  decreto-legge  22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
dicembre  2001,  n.  441).  -  1.  All'articolo  5,  comma   1,   del
decreto-legge  -  22  ottobre   2001,   n.   381,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,  n.  441,  e  successive
modificazioni, le parole: "e' prorogato di due  anni"sono  sostituite
dalle seguenti: "e' prorogato di tre anni". 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno  2004,  si
provvede mediante corrispondente riduzione  delle  autorizzazioni  di
spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n. 228. 
   3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
   All'allegato 1: 
   nel titolo, le parole: "articolo 7, comma 2,"sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 32"; 
   nel paragrafo: "Procedura  per  la  sanatoria  edilizia",  secondo
periodo, alla lettera a), le parole: "tabella A"sono sostituite dalle
seguenti: "tabella C" e, alla lettera b), le parole: "tabella B" sono
sostituite dalle seguenti: "tabella D".