Art. 3.
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro  5.040  annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.