(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
   I lavori di riprese in teatro di  posa,  di  sonorizzazione  e  di
laboratorio  dovranno  essere  realizzati  rispettando  le   seguenti
disposizioni: 
   a) Le  riprese  in  teatro  di  posa  dovranno  essere  effettuate
preferibilmente nel territorio dei due Paesi coproduttori. 
   b) Ciascun  produttore  e',  in  ogni  caso,  comproprietario  del
negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia  il  luogo  dove
venga depositato. 
   c) Ciascun coproduttore ha  diritto,  in  qualsiasi  caso,  ad  un
internegativo  della  propria  versione.  Se  uno  dei   coproduttori
rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in  un  luogo
scelto di comune accordo dai coproduttori. 
   d) In linea di massima,  la  post-produzione  e  lo  sviluppo  del
negativo sara' effettuato negli studi  e  nei  laboratori  del  Paese
maggioritario, cosi'  come  la  stampa  delle  copie  destinate  alla
proiezione nello stesso Paese; le copie destinate  all'esercizio  nel
Paese minoritario saranno effettuate  in  un  laboratorio  di  questo
Paese. 
   e)  L'eventuale  saldo  della  quota   minoritaria   deve   essere
corrisposto al coproduttore maggioritario  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data di consegna di tutto il  materiale  necessario  per
l'approntarnento della versione del film nel Paese  del  coproduttore
minoritario.