(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
   Nel  rispetto  della  propria  legislazione  e   regolamentazione,
ciascuna delle due  Parti  contraenti  facilitera'  l'ingresso  e  il
soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico 
dell'altra Parte 
   Nello stesso modo, autorizzera'  l'importazione  temporanea  e  la
riesportazione del materiale  necessario  alla  produzione  dei  film
realizzati nell'ambito del presente Accordo e facilitera'  l'ingresso
e  il  soggiorno  nel  proprio  Paese  del  personale  addetto   alla
produzione.