Articolo 11 Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte Nello stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e facilitera' l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.