(Accordo - art. 13)
                             Articolo 13 
   Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato
in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano
contingentate: 
   a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che
ha una partecipazione maggioritaria. 
   b) Nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione  dei
due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al  contingente  del
Paese che ha le migliori condizioni di esportazione. 
   c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al  contingente
del Paese di origine del produttore. 
   d) Se uno dei Paesi coproduttori  ha  la  possibilita'  di  libera
importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film  coprodotti,
come  quelli  nazionali,  beneficeranno  di  pieno  diritto  di  tale
possibilita'.