(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
   In  deroga  alle  disposizioni  precedenti  del  presente  Accordo
possono essere ammessi annualmente al  beneficio  della  coproduzione
bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi  che  rispondano
alle seguenti condizioni: 
   a) Avere una qualita' tecnica e un valore  artistico  spettacolare
tali da presentare un indiscusso interesse  per  il  cinema  europeo;
queste caratteristiche dovranno essere riconosciute  dalle  Autorita'
competenti dei due Paesi. 
   b) Avere un costo uguale o superiore a 1,2  miliardi  di  (lire  o
l'equivalente in Lek albanesi). 
   c) Comportare una partecipazione minoritaria del  20%  (venti  per
cento),  che  potra'  essere  lintitata  all'ambito  finanziario,  in
conformita' al contratto di coproduzione; nel caso che il  preventivo
di costo del film sia superiore a 2,4 miliardi  di  lire  italiane  o
l'equivalente in Lek  albanesi,  l'apporto  minoritario  puo'  essere
ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le
Autorita' competenti potranno approvare percentuali di partecipazione
finanziaria superiore al 20 % (venti per cento). 
   d)  Avere  le  condizioni  fissate  per   la   concessione   della
nazionalita' dalla legislazione vigente del Paese  maggioritario.  In
ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese  maggioritario
puo'  essere  limitata  alla  sola   maggioranza   degli   interpreti
secondari. 
   e) Includere nel contratto di coproduzione  disposizioni  relative
alla distribuzione degli incassi. 
   Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto
ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso  per  caso,  dalle
Autorita' italiane e albanesi competenti. 
   In ogni caso nel computo globale  delle  coproduzioni  finanziarie
dovra'  aversi  un  numero  uguale   di   film   con   partecipazione
maggioritaria italiana e di  film  con  partecipazione  maggioritaria
albanese, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra
dovendo essere equilibrati; ai fini del  suddetto  equilibrio  potra'
tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo del precedente
articolo 9 del presente Accordo. 
   Se nel corso di due anni,  il  numero  di  film  rispondenti  alle
condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione  mista  di
cui  all'articolo  18  si  riunira'  allo  scopo  di   esaminare   se
l'equilibrio finanziario e' rispettato e determinare se  altre  opere
cinematografiche  possono   essere   ammesse   al   beneficio   della
coproduzione. 
   Nel caso in cui la riunione  della  Commissione  mista  non  possa
tenersi, le Autorita'  competenti  potranno  ammettere  al  beneficio
della coproduzione finanziaria, a condizione  di  reciprocita',  caso
per caso, film che soddisfino tutte le condizioni suindicate.