(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
   L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani
in Albania e di quelli albanesi in Italia non saranno  subordinati  a
nessuna restrizione, salvo  quelle  stabilite  dalla  legislazione  e
regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. 
   Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la  loro  volonta'  di
favorire e sviluppare con tutti i  mezzi  la  diffusione  in  ciascun
Paese dei film dell'altro Paese.