(Accordo - art. 18)
                             Articolo 18 
   Le Autorita' competenti dei due Paesi  esamineranno,  in  caso  di
necessita', le condizioni di applicazione  del  presente  Accordo  al
fine  di  risolvere  le  difficolta'  sorte  nell'applicazione  delle
proprie  disposizioni.   Analogamente,   studieranno   le   modifiche
necessarie al fine  di  sviluppare  la  cooperazione  cinematografica
nell'interesse comune dei due Paesi. 
   Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che avra'
luogo, di massima,  una  volta  ogni  due  anni  alternativamente  in
ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una  riunione
straordinaria a richiesta di  una  delle  due  Autorita'  competenti,
specialmente nel caso di modifiche  legislative  importanti  o  della
regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso
che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente, gravi  nella  sua
applicazione. 
   In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico  e  percentuale
delle coproduzioni e' stato rispettato.