Articolo 2 I film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. Comunque, le Autorita' competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche. Detta limitazione dovra' essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verra' approvato il progetto di coproduzione. Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.