(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
   I film realizzati in coproduzione tutelati dal  presente  Accordo,
godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film  nazionali
dalle disposizioni relative all'industria cinematografica  che  siano
in vigore o che potrebbero essere  promulgate  in  ciascuno  dei  due
Paesi. 
   Comunque, le Autorita'  competenti  potranno  limitare  gli  aiuti
stabiliti nelle disposizioni  vigenti  o  future  del  Paese  che  le
concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle  in  cui
l'apporto  finanziario  non  sia  proporzionato  alle  partecipazioni
tecniche e artistiche. 
   Detta  limitazione  dovra'  essere  comunicata   al   coproduttore
interessato nel momento  in  cui  verra'  approvato  il  progetto  di
coproduzione. 
   Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese
che li concede.