(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
   Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla  data  di  ricezione  della  seconda  delle  due
notifiche con le quali le  Parti  contraenti  si  saranno  comunicate
ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure 
interne previste per la ratifica. 
   Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato 
tacitamente per periodi successivi di identica durata. 
   Ciascuna Parte potra'  denunciare  il  presente  Accordo  mediante
notifica scritta all'altra Parte,  per  via  diplomatica,  della  sua
intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre 
mesi dalla data della notifica. 
   La risoluzione anticipata nel presente Accordo non  avra'  effetto
sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate 
durante la sua validita'. 
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente 
Accordo. 
   Fatto a : Tirana il 10/5/2003, 
   in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e albanese, 
entrambi testi facenti egualmente fede. 
 
    



PER IL GOVERNO DELLA          PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA           REPUBBLICA Dl ALBANIA
L'Ambasciatore d'Italia       Il Ministro della Cultura, Gioventu'
  MARIO BOVA                   e Sport
                                  AGRONTATO

    

              Parte di provvedimento in formato grafico