(Accordo-Allegato)
                              ALLEGATO 
                         NORME DI PROCEDURA 
   La richiesta per l'approvazione di progetti  di  coproduzione  nei
termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente
alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni primaa dell'inizio  delle
riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la  sua
proposta all'altro entro 20 giorni a partire  dal  ricevimento  della
richiesta. A  completamento  delle  domande,  per  beneficiare  delle
disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati: 
   1. Sceneggiatura e soggetto; 
   2. Prova documentale di acquisizione legale dei  diritti  d'autore
per la coproduzione da realizzare; 
   3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con  riserva
di approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi. 
   (*) Il contratto dovra' contenere i seguenti elementi: 
   a) Titolo del film; 
   b) Identificazione dei produttori contraenti; 
   c)   Nome   e   cognome   dell'autore   della   sceneggiatura    o
dell'adattatore, se e' stato tratto da una fonte letteraria; 
   d) Nome e  cognome  del  regista  (e'  concessa  una  clausola  di
sostituzione in caso di necessita); 
   e)  Bilancio   preventivo   che   rifletta   la   percentuale   di
partecipazione di ciascun produttore,  che  dovra'  corrispondere  al
valore finanziario degli apporti tecnico - artistici; 
   f) Piano finanziario; 
   g) Clausola  che  stabilisca  il  riparto  di  qualsiasi  tipo  di
provento e dei territori; 
   h)  Clausola  che  specifichi  le  partecipazioni  rispettive  dei
coproduttori alle spese superiori o inferiori.  Tali  partecipazioni,
in  linea  di   massima   saranno   proporzionali   alle   rispettive
contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario  ad  un
eccesso di spese potra' essere limitata ad una percentuale  minore  o
ad una quantita' fissa sempre che venga rispettato  l'apporto  minimo
del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per  film  di
importo superiore a 2,4 miliardi di lire italiane o l'equivalente  in
Lek albanesi; 
   i) Clausola che  descriva  le  misure  da  prendere  se  dopo  una
considerazione completa del caso, le Autorita' competenti di uno  dei
Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se  ciascuna
delle Parti non adempie agli accordi presi; 
   j) Data di inizio delle riprese; 
   k) Clausola che  preveda  la  ripartizione  della  proprieta'  dei
diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei
coproduttori; 
   l) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo
non impegna le autorita' competenti italiani al  rilascio  del  nulla
osta di proiezione in pubblico. 
   4. Contratto di distribuzione, una volta firmato; 
   5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che  indichi
la propria nazionalita' e categoria  del  proprio  lavoro;  nel  caso
degli attori, la propria nazionalita' e i ruoli che  interpreteranno,
indicando la categoria e la durata degli stessi; 
   6. Programmazione della categoria con indicazione  espressa  della
durata approssimativa delle riprese e dei luoghi dove si  svolgeranno
le stesse e il piano di lavorazione; 
   7.  Bilancio  preventivo  dettagliato  che  identifichi  le  spese
previste per ciascuno dei coproduttori. 
   Le Autorita' competenti dei due Paesi potranno  sollecitare  altri
documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari. 
   Di norma, prima dell'inizio delle  riprese  del  film,  si  dovra'
sottoporre alle Autorita'  competenti  la  sceneggiatura  definitiva,
compresi i dialoghi. 
   Si potranno apportare modifiche  al  contratto  originale  qualora
siano necessarie, ma  queste  modifiche  dovranno  essere  sottoposte
all'approvazione delle Autorita'  competenti  di  entrambi  i  Paesi,
prima del termine di effettuazione della copia campione del film.  La
sostituzione  di  un  coproduttore  sara'  consentita  solo  in  casi
eccezionali e con il benestare delle Autorita' competenti di entrambi
i Paesi. 
   Le Autorita' competenti si  terranno  informate  sulle  rispettive
decisioni.