(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
   Per godere dei benefici  che  la  coproduzione  consente,  i  film
dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una  buona
organizzazione tanto tecnica  che  finanziaria  e  una  esperienza  e
qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorita'  competenti
menzionate nell'articolo 3.