(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
   Le  richieste  di  ammissione  ai  benefici   della   coproduzione
presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi  dovranno  essere
redatte, per l'approvazione, secondo le norme di  procedura  previste
nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma  parte  integrante
dello stesso. 
   Questa approvazione e' irrevocabile salvo il caso  di  sostanziali
modificazioni  delle  previsioni  iniziali  in   materia   artistica,
economica e tecnica.