(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
   La proporzione dei rispettivi, apporti dei  coproduttori  dei  due
Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento  per  film  (20  -
80%). 
   L'apporto   del   coproduttore    minoritario    deve    includere
obbligatoriamente una partecipazione tecnica,  artistica  e  creativa
effettiva, in linea di massima, proporzionale  al  suo  investimento.
Eccezionalmente,  possono  essere  ammesse  deroghe  accordate  dalle
Autorita' competenti dei due Paesi. 
   Si considera personale creativo, tecnico e  artistico  le  persone
che siano qualificate come tali nella legislazione  di  ciascuno  dei
due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato
individualmente. 
   In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includera'  almeno
un elemento creativo (autore del  soggetto,  sceneggiatore,  regista,
autore  della  Musica,   montatore,   direttore   della   fotografia,
scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un  attore  in
un ruolo secondario e un tecnico qualificato. 
   A tali  fini,  l'attore  in  un  ruolo  principale  potra'  essere
sostituito da almeno due tecnici qualificati.