(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
   I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti
da un Paese dell'Unione Europea), o albanesi, con  la  partecipazione
di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana (o  appartenenti  ad
un Paese dell'Unione Europea), o albanese. Potra' essere  ammessa  la
partecipazione  di  interpreti  e  di  tecnici  diversi   da   quelli
menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film
e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. 
   Le riprese devono  essere  effettuate  nel  territorio  dei  Paesi
coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche
dalle Autorita' competenti.