Articolo 8 Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.