Art. 3.
                      Ubicazione dell'impianto
  1.  Gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas di petrolio
liquefatto per autotrazione non possono sorgere:
    a) nella   zona   territoriale   omogenea  totalmente  edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma
di  fabbricazione  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile  1968,  n.  1444,  e  nei  comuni  sprovvisti  dei  predetti
strumenti  urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato,
delimitato  a  norma  dell'articolo 17  della legge 6 agosto 1967, n.
765,   quando,   nell'uno   e  nell'altro  caso,  la  densita'  della
edificazione  esistente,  nel  raggio di duecento metri dal perimetro
degli  elementi  pericolosi  dell'impianto,  come definiti al punto 3
dell'allegato   al   presente   decreto,   e   dall'area   di   sosta
dell'autocisterna,  risulti  superiore  a  tre  metri  cubi per metro
quadrato;
    b) nelle  zone  di  completamento  e di espansione dell'aggregato
urbano  indicate  nel  piano  regolatore  generale o nel programma di
fabbricazione,  nelle  quali sia previsto un indice di edificabilita'
superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
    c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
  2.   La   rispondenza   dell'area   prescelta  per  l'installazione
dell'impianto  alle  caratteristiche  urbanistiche  della  zona  deve
essere  attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma
di   professionista,   iscritto   al   relativo  albo  professionale,
competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto col Ministro
          dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
          densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
          e  rapporti  massimi  tra spazi destinati agli insediamenti
          residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
          attivita'  collettive,  al  verde pubblico o a parcheggi da
          osservare  ai  fini  della  formazione  dei nuovi strumenti
          urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
          dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
              «Art.    2    (Zone    territoriali   omogenee). - Sono
          considerate  zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
          effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
                A) le parti del territorio interessate da agglomerati
          urbani  che  rivestono  carattere  storico,  artistico o di
          particolare  pregio  ambientale  o  da  porzioni  di  essi,
          comprese  le  aree  circostanti,  che  possono considerarsi
          parte   integrante,   per   tali   caratteristiche,   degli
          agglomerati stessi;
                B)  le parti del territorio totalmente o parzialmente
          edificate,   diverse   dalle   zone   A):   si  considerano
          parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
          degli  edifici  esistenti  non  sia  inferiore al 12,5% (un
          ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali
          la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
                C)   le   parti  del  territorio  destinate  a  nuovi
          complessi  insediativi,  che  risultino inedificate o nelle
          quali  la  edificazione preesistente non raggiunga i limiti
          di superficie e densita' di cui alla precedente lettera B);
                D)   le   parti  del  territorio  destinate  a  nuovi
          insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
                E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
          escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo
          delle  stesse,  il  frazionamento delle proprieta' richieda
          insediamenti da considerare come zone C);
                F)  le parti del territorio destinate ad attrezzature
          ed impianti di interesse generale.».
              -   L'art.   17  della  legge  6 agosto  1967,  n.  765
          (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
          1942,  n.  1150), introduce l'art. 41-quinquies della legge
          17 agosto  1942,  n.  1150 (Legge urbanistica), il quale, a
          sua   volta,   e'  stato  in  parte  abrogato  dal  decreto
          legislativo 6 giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislative
          in  materia  edilizia).  Si  riporta,  pertanto,  il  testo
          vigente del succitato art. 41-quinquies:
              «Art.  41-quinquies. - In tutti i comuni, ai fini della
          formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione
          di   quelli  esistenti,  debbono  essere  osservati  limiti
          inderogabili  di densita' edilizia, di altezza, di distanza
          tra  i  fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  tra  spazi
          destinati  agli  insediamenti  residenziali  e produttivi e
          spazi  pubblici  o  riservati  alle attivita' collettive, a
          verde pubblico o a parcheggi.
              I  limiti  e  i  rapporti previsti dal precedente comma
          sono  definiti  per zone territoriali omogenee, con decreto
          del  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con quello
          per  l'interno,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori
          pubblici.  In  sede  di  prima  applicazione della presente
          legge,   tale   decreto   viene   emanato  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della medesima.».