Art. 6.
                               Deroghe
  1.  Qualora  in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o
funzionale   non  fosse  possibile  il  rispetto  di  qualcuna  delle
prescrizioni  contenute  nella  regola tecnica di cui all'allegato A,
puo'   essere   avanzata   motivata  richiesta  di  deroga  ai  sensi
dell'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
12 gennaio  1998,  n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le
modalita'   indicate   nell'articolo 5   del   decreto  del  Ministro
dell'interno   in  data  4 maggio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
  2.  Non  puo'  essere  oggetto  di deroga il mancato rispetto delle
condizioni  previste  agli  articoli 4 e 5, nonche' delle distanze di
sicurezza esterne.
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  12 gennaio  1998, n. 37 (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.  6  (Procedimento  di  deroga). - 1.  Qualora gli
          insediamenti  o  gli  impianti  sottoposti  a  controllo di
          prevenzione   incendi   e   le  attivita'  in  essi  svolte
          presentino   caratteristiche   tali   da   non   consentire
          l'integrale   osservanza   della   normativa  vigente,  gli
          interessati,  secondo le modalita' stabilite dal decreto di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  possono presentare al comando
          domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni
          prescritte.
              2.  Il  comando  esamina  la  domanda  e,  con  proprio
          motivato  parere,  la  trasmette  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento,   all'Ispettorato  regionale  dei  vigili  del
          fuoco.  L'ispettore  regionale, sentito il comitato tecnico
          regionale  di  prevenzione  incendi, di cui all'art. 20 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
          577,  si  pronuncia  entro sessanta giorni dalla ricezione,
          dandone   contestuale   comunicazione   al  comando  ed  al
          richiedente.  L'Ispettore  regionale  dei  vigili del fuoco
          trasmette  ai  competenti organi tecnici centrali del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe
          esaminate  per  la  costituzione  di  una  banca  dati,  da
          utilizzare   per   garantire   i   necessari   indirizzi  e
          l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 del decreto del
          Ministro  dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative
          alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto delle
          domande   per   l'avvio  dei  procedimenti  di  prevenzione
          incendi,  nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi
          dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco):
              «Art.  5 (Domanda di deroga). - 1. La domanda di deroga
          all'osservanza  della  vigente normativa antincendi, di cui
          all'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          12 gennaio  1998,  n.  37, e' redatta in triplice copia, di
          cui   una   in   bollo  e  va  indirizzata  all'Ispettorato
          interregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite il
          Comando  provinciale  dei  Vigili  del fuoco competente per
          territorio.
              La domanda deve contenere:
                a) generalita'  e  domicilio  del  richiedente o, nel
          caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
                b) specificazione  dell'attivita'  principale e delle
          eventuali  attivita'  secondarie, elencate nell'allegato al
          decreto  16 febbraio  1982  del  Ministro  dell'interno,  e
          successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda
          di deroga;
                c) disposizioni  normative  alle  quali  si chiede di
          derogare;
                d) specificazione        delle        caratteristiche
          dell'attivita'  o  dei  vincoli  esistenti  che  comportano
          l'impossibilita'  di  ottemperare  alle disposizioni di cui
          alla lettera c).
              2. Alla domanda sono allegati:
                a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma
          di    tecnico   abilitato,   contenente   quanto   previsto
          dall'allegato  1  al  presente  decreto ed integrata da una
          valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata
          osservanza  delle  disposizioni  cui  si intende derogare e
          dalle  misure tecniche che si ritengono idonee a compensare
          il rischio aggiuntivo;
                b) attestato  del  versamento  effettuato  a mezzo di
          conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale
          dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».