Art. 6. Deroghe 1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, puo' essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalita' indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998. 2. Non puo' essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonche' delle distanze di sicurezza esterne.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 6 (Procedimento di deroga). - 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. 2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco): «Art. 5 (Domanda di deroga). - 1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivita' principale e delle eventuali attivita' secondarie, elencate nell'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga; c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; d) specificazione delle caratteristiche dell'attivita' o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c). 2. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».