Art. 7.
                             Abrogazioni
  Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articoli 1,  7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25,
26,  27,  28  e  29  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
12 gennaio 1971, n. 208;
    b) articolo 2   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
12 gennaio  1971,  n.  208,  nel testo modificato dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
    c) articolo 3,   secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12 gennaio  1971,  n.  208,  nel testo
sostituito   dall'articolo 2   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
    d) articolo 16,  primo,  secondo,  terzo, quarto, sesto e settimo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971,
n.   208,  nel  testo  sostituito  dall'articolo 1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
    e) articoli 22,   23  e  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   12 gennaio   1971,   n.   208,   nel  testo  sostituito,
rispettivamente,  dagli  articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
    f) articolo 5   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 gennaio 1979, n. 28.