Art. 7. Abrogazioni Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208; b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024; c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024; d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28; e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28; f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.