Art. 2.
   1.  E' autorizzata la spesa di 60.863.000 euro per l'anno 2003, di
51.627.000  euro per l'anno 2004 e di 48.777.000 euro per l'anno 2005
per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella A allegata alla presente
legge,  nella misura e in favore dei soggetti indicati nella medesima
tabella.
   2.  Per  il  sostegno  dello  sviluppo  economico,  della coesione
sociale  e  dell'occupazione  nei  distretti  economico-produttivi di
Cassino,  Coreno Ausonio e Sora investiti dalla crisi, sono assegnati
alla  regione  Lazio  5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004  e 2005. Per gli interventi finalizzati alla difesa del mare, di
cui  alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,
e' stanziata la somma di 2.500.000 euro per l'anno 2003.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei commi 1 e 2, pari a
68.363.000  euro per l'anno 2003, a 56.627.000 euro per l'anno 2004 e
a   53.777.000   euro   per   l'anno   2005,   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 29.626.000 euro per l'anno 2003, a
14.077.000  euro per l'anno 2004 e a 13.077.000 euro per l'anno 2005,
l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero; quanto a 28.812.000
euro  per  l'anno  2003,  a  33.350.000  euro  per  l'anno  2004  e a
32.954.000   euro  per  l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti; quanto a 7.450.000
euro  per l'anno 2003, a 7.650.000 euro per l'anno 2004 e a 7.150.000
euro  per  l'anno  2005, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute  e  quanto  a 2.475.000 euro per l'anno 2003, a 1.550.000 euro
per  l'anno  2004  e a 596.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 2:
              - La    legge   31 dicembre   1982,   n.   979,   reca:
          «Disposizioni per la difesa del mare».