Art. 3. 1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato. 2. Le risorse previste dall'articolo 27, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le citate risorse sono destinate all'Istituto per il credito sportivo, ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuita', attivita' o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonche' per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426. 3. I criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, e' il seguente: «3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426, recante misure contro la violenza nello sport e il doping - Istituzione del Museo dello sport italiano, e' il seguente: «Art. 1. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al doping, nonche' all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente legge nonche' la ripartizione delle risorse necessarie. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».