Art. 3.
   1.  Il  comma  3 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e' abrogato.
   2.  Le  risorse  previste  dall'articolo 27, comma 3, della citata
legge  n.  412  del 1991, non utilizzate dall'Istituto per il credito
sportivo  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, sono
versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo  stato  di  previsione  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali.  Le  citate  risorse  sono  destinate  all'Istituto per il
credito  sportivo,  ai fini della concessione di contributi ovvero di
finanziamenti   in   conto   capitale   per  la  realizzazione  o  la
ristrutturazione   di   infrastrutture   destinate  a  ospitare,  con
carattere  di  continuita',  attivita' o eventi sportivi di rilevanza
nazionale    o    internazionale,    nonche'   per   l'acquisto,   la
ristrutturazione  e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati
a  sede  del  Museo dello sport, di cui all'articolo 1 della legge 28
novembre 2001, n. 426.
   3.  I  criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse di cui
al  comma  2  sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 29 dicembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  27  della  legge
          30 dicembre  1991,  n. 412, recante disposizioni in materia
          di finanza pubblica, e' il seguente:
              «3.  Delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  2
          relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota
          pari  a  lire  20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto
          per   il   credito  sportivo  per  il  finanziamento  degli
          interventi  di  cui  al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
          65, e successive modificazioni.».
              - Il testo dell'art. 1 della legge 28 novembre 2001, n.
          426,  recante  misure  contro  la violenza nello sport e il
          doping  - Istituzione del Museo dello sport italiano, e' il
          seguente:
              «Art.  1.  -  1.  E'  autorizzata  la spesa di lire 5,5
          miliardi  per  anno  2002, per la realizzazione di progetti
          diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di
          contrasto  alla  violenza  nello sport e al doping, nonche'
          all'istituzione  del  Museo  dello  sport  italiano. Per le
          spese  di  funzionamento  del Museo dello sport italiano e'
          autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni
          annue  a  decorrere  dal 2002. Con appositi regolamenti del
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, emanati ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sentiti  i  Ministri competenti, sono disciplinate le
          modalita'  di  attuazione  della  presente legge nonche' la
          ripartizione delle risorse necessarie.
              2.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
          legge,  valutato  in  lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500
          milioni  a  decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6
          miliardi    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 2001, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, e quanto a
          lire  500  milioni  mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 2001, allo
          scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».