Art. 6.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1°  gennaio  2003,  quelle relative al biennio economico 2002-2003 di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
          polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
          per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003.