Art. 10.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                 trasporti e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno
finanziario  2004,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti
previsti   dalla   legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dall'articolo  10  del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media
nell'anno  2004,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito  come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e  c)  dell'articolo  21,  comma  1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b)  dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
   4.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, e'
fissato in 229 unita'.
   5.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle
capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita'
previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento"
(funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
   6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
   7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici,
terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed
infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per
l'anno  finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
   8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e
successive  modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza  e  cassa,  su  altre  unita'  previsionali  di base delle
amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'   "Opere   pubbliche  ed  edilizia"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla
gestione  finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della
legge  15  dicembre  1990,  n.  396,  si  puo'  provvedere secondo le
procedure  e le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
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