Art. 12.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e disposizioni
                              relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
   2.  Il  numero  massimo  dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15,
e' fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:
   a) Esercito n. 12.183;
   b) Marina n. 3.000;
   c) Aeronautica n. 2.267.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio  come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21,
comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e' stabilito come segue:
   a)  ufficiali  ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 519;
   2) Marina n. 470;
   3) Aeronautica n. 340;
   4) Carabinieri n. 504;
   b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b)  dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:
   1) Esercito n. 5;
   2) Marina n. 210;
   3) Aeronautica n. 132;
   c)  ufficiali  ausiliari  delle forze di completamento di cui alla
lettera  d)  dell'articolo  21,  comma  1,  del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 74;
   2) Aeronautica n. 10.
   4.  La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno
2004, in n. 102 unita'.
   5.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
2004, in n. 1.418 unita'.
   6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli
equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma  dell'articolo  2  del  regio  decreto-legge 1° luglio 1938, n.
1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unita'.
   7.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive
modificazioni, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unita'.
   8.  Il  contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e'  fissato,  per  l'anno  2004,  a  norma  dell'articolo 4, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n.
9.340 unita'.
   9.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi  internazionali"  (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento),  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa,  si  applicano,  per l'anno finanziario 2004, le disposizioni
contenute  nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo
61-bis  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
   10.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO,
sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del
Ministero  della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve
essere  in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza delle procedure di
appalto,  di  assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
legge  13  settembre  1982,  n. 646, e successive modificazioni. Alle
spese  medesime  non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
   11.  Negli  elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese  generali  di  funzionamento  di bilancio e affari finanziari"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese
generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".