Art. 13.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
                 forestali e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno
finanziario  2004,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura   e   pesca,   e   riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale.
   3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  recante  il  piano  per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca  marittima,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente  e  nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per l'anno
finanziario  2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di   competenza   e  di  cassa,  occorrenti  per  la  modifica  della
ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
   4.  Per  l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno   medesimo,   delle  somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  iscritte,  per residui,
competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel
settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'    "Dipartimento    della   qualita'   dei   prodotti
agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
   6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti
norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e
agricolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  gli  appositi fondi iscritti nello
stato   di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a
ripartire,   con   propri  decreti,  le  somme  iscritte  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche
agricole e forestali.
   8.  Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di
responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle
somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello
Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.