Art. 18.
                       (Disposizioni diverse)

   1.  Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative,
rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
   2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle
indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
   3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base,
anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
   4.  Per  gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
di  polizia  penitenziaria,  degli agenti della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la
composizione  della  razione  viveri  in  natura e le integrazioni di
vitto  e  di  generi  di  conforto  per i militari dei Corpi medesimi
nonche'   per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  speciali
condizioni  di  servizio,  sono  determinate,  per l'anno finanziario
2004,  in  conformita' delle tabelle allegate al decreto del Ministro
della  difesa  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi
regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2004,  alle  pertinenti  unita' previsionali di base dei
Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
   7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive  modificazioni,  concernente  collaborazione  con  i Paesi
dell'Europa  centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio in termini di competenza, residui e cassa in
relazione  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei
Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di
competenza   e  di  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita'
esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite
unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati  dalla  Unione  europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
   9.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale,  delle  amministrazioni  pubbliche - compresi quelli di
cui  ai  decreti  legislativi  30  luglio  1999, n. 300, e successive
modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni -
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri
di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
   10.  Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che
nell'esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi  di  ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da
altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle
unita'  previsionali  di  base del medesimo centro di responsabilita'
amministrativa,  fatta  eccezione  per  le autorizzazioni di spesa di
natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento
differito  e  per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra
capitoli  di  unita'  previsionali  di  base  dello  stesso  stato di
previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri
relativi  a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operativita' delle amministrazioni.
   11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza  e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base
e  centri  di  responsabilita'  amministrativa  delle amministrazioni
interessate  per  le spese concernenti la gestione e il funzionamento
dei  sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo
sviluppo dei sistemi medesimi.
   12.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in
entrata dalle amministrazioni interessate.
   13.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del
personale  dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
   14.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2004,
relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale
civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la
corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale
dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
   15.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate, delle somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita'
previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello
Stato.
   16.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle
unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto
di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione
finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del
Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione
finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette
modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
   17.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per
l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
   18.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di  base  anche  di nuova istituzione degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e
successive  modificazioni,  concernente  disposizioni  in  materia di
federalismo  fiscale,  a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
   19.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo
24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
   20.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16
febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione
temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di
comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento
economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di
destinazione.
   21.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  46  della  legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il
Fondo  investimenti,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti  da comunicare alle
Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilita'   e  unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di
previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.
   22.   Per  l'anno  finanziario  2004,  al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di finanza pubblica, anche mediante
una  maggiore  flessibilita'  del  bilancio  in  connessione  con  il
riordino  delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del
decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
modificazioni,  e  della  legge  6  luglio 2002, n. 137, e successive
modificazioni,  con  decreti  del  Ministro competente da comunicare,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonche'  alle  Commissioni  parlamentari  competenti e alla Corte dei
conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
delle  unita'  previsionali  del  medesimo  stato di previsione della
spesa,  fatta  eccezione  per  le  autorizzazioni  di spesa di natura
obbligatoria,  per  le  spese in annualita' e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge.
   23.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  72  della  legge 27
dicembre  2002,  n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese,
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
   24.  Per l'anno finanziario 2004, le unita' previsionali di base e
le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.