Art. 7.
(Stato  di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
              e della ricerca e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, per
l'anno   finanziario  2004,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 7).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  Fondi  iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita'
scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di
responsabilita' "Servizio affari economico finanziari" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
   3.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2004, e' comprensiva delle
somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei  programmi  finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della
somma  determinata  nella  misura  massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita'
previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici"
dello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, delle somme affluite all'entrata
del   bilancio   dello   Stato   in   relazione  all'articolo  9  del
decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per
le attivita' produttive.