Art. 2 
                 Disposizioni in materia di entrate 
 
  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, e  successive  modificazioni,  le  parole  da:  "per  i
quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il  periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e'  stabilita  nella
misura del 3,75 per cento". 
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo  2  settembre  1997,  n.
313, concernente il regime speciale per  gli  imprenditori  agricoli,
come modificato dall'articolo 19, comma 2, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni  dal  1998  al
2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004"; 
    b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1°  gennaio  2004"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005". 
  3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  70  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina,  prorogato,
da ultimo, al 31 dicembre 2003  dall'articolo  52,  comma  22,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2004. 
  4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle  coltivazioni  sotto
serra e' esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di  erogazione  del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel  regolamento  di
cui al decreto 14  dicembre  2001,  n.  454,  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole e forestali. 
  5.  Per  l'anno  2004  sono  prorogate  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo  2135  del
codice   civile,   dirette   alla    manipolazione,    conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,  ancorche'  non
svolte  sul  terreno,  di  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni  e  tenuto  conto  dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze su proposta del Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali"; 
    b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: 
      "Art.  78-bis.  -  (Altre  attivita'  agricole)  -  1.  Per  le
attivita' dirette alla produzione di  vegetali  esercitate  oltre  il
limite di cui all'articolo  29,  comma  2,  lettera  b),  il  reddito
relativo alla parte  eccedente  concorre  a  formare  il  reddito  di
impresa nell'ammontare corrispondente  al  reddito  agrario  relativo
alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente. 
      2. Per le attivita' dirette alla manipolazione,  conservazione,
trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione  di  prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 29,  comma  2,  lettera  c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del  bosco  o
dall'allevamento di animali, il  reddito  e'  determinato  applicando
all'ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni   registrate   o
soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore
aggiunto,  conseguiti  con  tali  attivita',   il   coefficiente   di
redditivita' del 15 per cento. 
      3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 2135  del  codice  civile,  il  reddito  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle
operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione  agli   effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali  attivita',  il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 87,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice. 
      5.  Il  contribuente  ha  facolta'  di  non   avvalersi   delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o  la
revoca  per  la  determinazione  del  reddito  nel  modo  normale  si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento  recante  norme
per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di  imposta
sul valore aggiunto e di imposte  dirette,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.  442,  e  successive
modificazioni"; 
    c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2,  per  le
operazioni di cui all'articolo 81, comma  1,  lettera  i),  poste  in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti i limiti di cui  al  comma  2,  lettera  c),  del  predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del  presente  comma  non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge  7
aprile 2003, n. 80". 
  7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 34-bis.  -  (Attivita'  agricole  connesse)  -  1.  Per  le
attivita' dirette alla  produzione  di  beni  ed  alla  fornitura  di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del  codice  civile,
l'imposta sul valore  aggiunto  e'  determinata  riducendo  l'imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari al  50  per  cento
del suo ammontare, a titolo di  detrazione  forfettaria  dell'imposta
afferente agli acquisti ed alle importazioni. 
    2.  Il  contribuente  ha  facolta'   di   non   avvalersi   della
disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca
per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con
le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il  riordino
della disciplina delle opzioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni". 
  8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma: 
      1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le  seguenti:
"conservazione, valorizzazione,"; 
      2)  le  parole:  ",  nei  limiti  stabiliti  alla  lettera   c)
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597," sono soppresse; 
      3)  dopo  la  parola:  "conferiti"  e'  inserita  la  seguente:
"prevalentemente"; 
      4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni"
sono soppresse; 
    b) il secondo comma e' abrogato. 
  9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in  16,9  milioni  di
euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2006,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18  maggio
2001, n. 228. 
  10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento"; 
      2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o  compensi  del  2003
almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno
del 3,5 per cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  ricavi  o
compensi minimi concordati per  il  2003  almeno  del  5  per  cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento"; 
      3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore  al
5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non  superiore  al  10
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle  scritture  contabili,
con una sanzione pari al 5 per cento  delle  imposte  correlate  alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili"; 
    b) al comma 6, le parole: "dal comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5"; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4,  si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette  ad
imposta  ovvero  soggette  a  regimi   speciali,   l'aliquota   media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili, diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di  beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato"; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      "8. Per i periodi d'imposta soggetti a  concordato  preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i poteri  spettanti  all'amministrazione  finanziaria  in  base  alle
disposizioni di cui: 
        a) al primo comma, lettera d),  secondo  periodo,  e  secondo
comma, lettere a), d) e d-bis),  dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni; 
        b) all'articolo  54,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
        c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni"; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di  cui  al  comma  8,
relativamente  al  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo,  sono
preclusi  gli  atti  di  accertamento  qualora  il  maggiore  reddito
accertabile  sia  inferiore  o  pari  al  50  per  cento  di   quello
dichiarato"; 
    f) al comma 9, le  parole:  "non  soddisfa  la  condizione"  sono
sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al  medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c) gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dal  periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4"; 
    g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita',  prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471  del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per un periodo da quindici giorni a due mesi,  qualora  nei  riguardi
dei  contribuenti  che  non  hanno  aderito   al   concordato   siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale  o  lo  scontrino  fiscale  compiute  in
giorni diversi nel corso di un quinquennio;  in  deroga  all'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,  il
provvedimento  di  sospensione  e'   immediatamente   esecutivo.   La
disposizione  di  cui  al  presente  comma  non  si  applica   se   i
corrispettivi non documentati sono complessivamente  inferiori  a  50
euro. Il presente comma non si  applica  alle  violazioni  constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; 
    h) al comma 12, lettera  b),  le  parole:  "importo  superiore  a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: 
"hanno titolo a regimi forfettari" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari"; 
    i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   di
approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale,  per  tutti  i
soggetti passivi di tale  imposta,  sono  definite  le  modalita'  di
separata indicazione delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA"; 
    l) al comma 14 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4". 
  11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad  1
euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte  eccedente
30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno  e  ripartito  sulla  base   del   rispettivo   traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri: 
      a) il 20 per cento del totale a favore dei  comuni  del  sedime
aeroportuale o con  lo  stesso  confinanti  secondo  la  media  delle
seguenti  percentuali:  percentuale  di  superficie  del   territorio
comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul  totale  del  sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo  di
100 chilometri quadrati; 
      b)  al  fine  di  pervenire  ad  efficaci  misure   di   tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento  del
totale per il finanziamento di misure volte  alla  prevenzione  e  al
contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 
  12.  Alla  legge  27  dicembre   2002,   n.   289,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno  2003",
sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004"; 
    b) all'articolo 16, comma 6, dopo le  parole:  "30  aprile  2004"
sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non  presenti
istanza di trattazione"; 
    c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; 
    d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; 
    e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 
  13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004. 
  14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle  finanze  del  23
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15  maggio
1998, le parole:  "10%"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30  per
cento". La presente  disposizione  si  applica  anche  ai  successivi
decreti  che  definiscono  la  percentuale  da  fissare  per  analoga
esigenza. 
  15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di  recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dell'amianto, compete, per le spese  sostenute  nell'anno
2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota  pari  al
41 per cento degli importi rimasti  a  carico  del  contribuente;  si
applicano,  per  il  resto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive
modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta'  ai  comuni
di prevedere la riduzione, fino all'esenzione,  della  tassa  per  la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle  opere,
e di ridurre al  50  per  cento  gli  oneri  correlati  al  costo  di
costruzione. 
  16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno  2004"  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre  2004"  e:  "30  giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento  del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura  pari  al  25
per cento del prezzo  dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'atto
pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro
l'importo massimo di 60.000 euro". 
  17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo  7,
comma 3, della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e'  ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e'
stabilita sino al 31 dicembre 2004". 
  18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in  materia  di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, e' prorogato  al  31  dicembre  2004.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede  nel  limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. 
  20. All'articolo 3 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le  parole:  "31  marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"; 
    b) al comma 1,  lettera  b),  settimo  periodo,  le  parole:  "Il
Governo  presenta  al  Parlamento  entro  il  30  aprile  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro
i successivi trenta giorni"; 
    c) al comma 1, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata,  la
Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri  decadono  e  il  Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali  non  ha  ritenuto  di  proporre  al  Parlamento   l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione con particolare  riferimento  ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di  entrata  e  di
spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e  delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio". 
  21. Fino al 31 dicembre 2004  restano  sospesi  gli  effetti  degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui  alla  lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
eventualmente deliberati; gli effetti  decorrono,  in  ogni  caso,  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data. 
  22. Nelle more del completamento dei lavori  dell'Alta  Commissione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge  27  dicembre
2002,  n.  289,  nelle  regioni  che   hanno   emanato   disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP  in  modo  non
conforme ai poteri ad esse  attribuiti  in  materia  dalla  normativa
statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al  periodo
di imposta decorrente dal 1°  gennaio  2007,  sulla  base  di  quanto
stabilito  dalle  medesime  disposizioni  nonche',  relativamente  ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo. 
  23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007,  le
regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere  i  loro  ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla  normativa
statale vigente in materia. 
  24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: 
"31 dicembre 2005". 
  25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.
342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre  1999"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "chiuso  entro  il  31  dicembre  2002".  L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere  versata  in  tre  rate  annuali,  entro  il  termine  di
versamento del  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per  cento  nel
2005 e 25 per cento nel 2006. 
  26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  possono  essere  applicate  anche  con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31  dicembre  2003.  In  questo  caso  la  misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per  cento
e quella del 15 per cento  e'  ridotta  al  9  per  cento.  L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve  essere  versata  in  tre  rate  annuali,  senza  pagamento   di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel  2006.  L'applicazione
dell'imposta sostitutiva deve essere  richiesta  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo  di  imposta  in  cui  e'  effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni   di   amministrazione,
direzione o controllo presso  la  fondazione  non  possono  ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di  indirizzo  presso  la  fondazione  non  possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
la societa' bancaria conferitaria". 
  27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e
26 del presente articolo si fa riferimento, per  quanto  compatibili,
alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile  2001,  n.  162,  e  dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408. 
  28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole:  "reddito
complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli  eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,". 
  29. Nei comuni con popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  gli
interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese  individuali,  anche
in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro. 
  30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque
denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma  3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni  caso,  a
seguito  della  sottoscrizione  della  convenzione  con  il  soggetto
attuatore. 
  31. Le disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e
successive  modificazioni,  e  le   altre   disposizioni   tributarie
riguardanti le associazioni sportive  dilettantistiche  si  applicano
anche   alle   associazioni   bandistiche    e    cori    amatoriali,
filodrammatiche, di musica e danza popolare  legalmente  riconosciute
senza fini di lucro. 
  32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: 
", fatta salva la  facolta'  del  rinnovo  dei  contratti  fino  alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e comunque  non  oltre  il  30  giugno  2004,
previa verifica della sussistenza di  ragioni  di  convenienza  e  di
pubblico interesse". 
  33. In deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini  per  la  liquidazione  e  l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili,  che  scadono  il  31  dicembre
2003,  sono  prorogati  al  31  dicembre  2004,  limitatamente   alle
annualita' di imposta 1999 e successive. 
  34. All'articolo 47,  comma  10,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, le parole:  "trenta  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "33 unita'". 
  35. Per garantire con  carattere  di  continuita'  le  esigenze  di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e  il  completamento
del processo di razionalizzazione dei relativi servizi,  nonche'  per
la  prosecuzione  dell'attivita'  della  struttura  interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449,  e  successive  modificazioni,  e'  determinata,   a   decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui. 
  36. All'articolo 47, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    "f) le indennita', i gettoni di presenza  e  gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e  dai  comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni  non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o  professione  di  cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche'  i  compensi  corrisposti  ai  membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli  esperti  del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione  di  quelli  che  per  legge
devono essere riversati allo Stato;". 
  37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: 
"anche  a  seguito  della";  nello  stesso  comma,  dopo  le  parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le  seguenti:  ",
anche mediante iscrizione a ruolo,". 
  38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e
di sostenere lo sviluppo delle  attivita'  di  ricerca  e  studio  e'
autorizzata  la  spesa  di  100.000  euro   per   l'anno   2004.   Le
disponibilita'   di   cui   al   presente   comma   sono    destinate
prioritariamente all'erogazione di  contributi,  anche  in  forma  di
crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura  di  cui  alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria  sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del  presente
comma.  Lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso  al   Parlamento   per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni. 
  39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  1989,  n.
20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici
o" e dopo la parola:  "distributrici",  sono  inserite  le  seguenti:
"compresi i grossisti". 
  40. Il numero 103) della parte III della  Tabella  A,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
sostituito dal seguente: 
    "103) energia elettrica per uso domestico;  energia  elettrica  e
gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese
le imprese  poligrafiche,  editoriali  e  simili;  energia  elettrica
fornita ai clienti grossisti di cui  all'articolo  2,  comma  5,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79;  gas,  gas  metano  e  gas
petroliferi liquefatti,  destinati  ad  essere  immessi  direttamente
nelle   tubazioni   delle   reti   di   distribuzione   per    essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica". 
  41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli  illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326,  l'imposta  comunale  sugli  immobili  prevista  dal  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in  ogni  caso,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla  base  della  rendita  catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre  che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui  il  fabbricato  e'
comunque  utilizzato  sia  antecedente.  Il  versamento  dell'imposta
relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto,  salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2  euro  per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno  di
imposta. 
  42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali  e  indennizzi
per l'utilizzazione di beni immobili del  demanio  o  del  patrimonio
indisponibile dello Stato, richiesti  sulla  base  dell'articolo  12,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio  1990  e
la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5  gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della
normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, la misura  dei  canoni  di
cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2  ottobre  1981,
n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  1981,
n. 692. 
  44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  si  applicano,  con  le   medesime   modalita'   ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo  di  imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per  il  quale  le  dichiarazioni  sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il  versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: 
    a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  hanno  gia'  effettuato  versamenti  utili  per  la
definizione di obblighi  ed  adempimenti  tributari  ai  sensi  degli
articoli 7, 8 e 9  della  predetta  legge  n.  289  del  2002,  ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari: 
      1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro  per  le
persone fisiche e  di  6.000  euro  per  gli  altri  soggetti,  se  i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme; 
      2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un  minimo  di  100
euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti,  se  i
versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette  somme
di 3.000 e 6.000 euro; 
    b) la presentazione  della  dichiarazione  integrativa  in  forma
riservata ai sensi del  comma  4  del  predetto  articolo  8  non  e'
consentita ai  soggetti  che  hanno  omesso  la  presentazione  delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma  1
del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso  al  31
dicembre 2002; 
    c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e  8
della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che  hanno  effettuato
la definizione automatica per gli anni pregressi di cui  all'articolo
9 della medesima legge; 
    d) i contribuenti che intendono avvalersi delle  disposizioni  di
cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro  il  31
ottobre 2003; 
    e) le definizioni ed integrazioni non possono  essere  effettuate
dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, e' stato notificato  processo  verbale  di  constatazione  con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini  delle  imposte
sui redditi, dell'imposta sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
regionale   sulle   attivita'   produttive,   nonche'    invito    al
contraddittorio di cui all'articolo  5  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la definizione ai sensi dei commi 48 e  49.  In  caso  di  avvisi  di
accertamento parziale di cui  all'articolo  41-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, relativamente ai  redditi  oggetto  di  definizione  o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento  di  cui  all'articolo
54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la prima data  di  pagamento  degli  importi  per  la  definizione  o
l'integrazione, le somme derivanti  dall'accertamento  parziale,  con
esclusione delle sanzioni e  degli  interessi;  non  si  fa  luogo  a
rimborso di quanto gia' pagato; 
    f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente comma, si applica l'articolo  10  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289; 
    g) i contribuenti che  hanno  presentato  successivamente  al  31
ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,   possono   avvalersi   delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle  dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui  al  periodo
precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti   favorevoli   delle
dichiarazioni integrative presentate. 
  45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle  imposte  e
delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, ed il relativo versamento e'  effettuato  entro  il  16  marzo
2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista  per  legge.
Qualora gli importi da  versare  ai  sensi  del  presente  comma,  in
applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per  le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati  in
tre rate con le modalita' stabilite  con  il  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.  143,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.  212,  come  modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326. 
  46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in  vigore
della presente legge, si  applicano  anche  relativamente  agli  atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003,  alle  denunce  e  alle
dichiarazioni   presentate   entro   tale   ultima   data,    nonche'
all'adempimento delle formalita' omesse per le  quali  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  sono  decorsi  i  relativi
termini. La presentazione delle istanze, il  versamento  delle  somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse,  di  cui  allo  stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si  applica,  in
particolare, l'articolo 11, comma 1,  ultimo  periodo,  della  citata
legge n. 289 del 2002. 
  47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, che  si  avvalgono  delle  disposizioni  degli
articoli  8  e  9  della  stessa  legge  n.  289  del   2002,   anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il  31  ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle  scritture  contabili  di
cui al predetto articolo 14, anche  con  riferimento  alle  attivita'
detenute all'estero alla  data  del  31  dicembre  2002,  secondo  le
seguenti disposizioni: 
    a)  le  variazioni   ovvero   le   iscrizioni   sono   effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero  nel  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di  imposta  in  corso  a
tale data nonche' negli altri libri e registri relativi  ai  medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni; 
    b) nei casi di cui ai commi 4 e 5  del  citato  articolo  14,  le
attivita' ed i maggiori valori iscritti si  considerano  riconosciuti
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo  di  imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003,  anche  ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; 
    c) il versamento dell'imposta sostitutiva  dovuta  e'  effettuato
entro il 16 marzo 2004. 
  48. Relativamente al periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre
2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti  di
contestazione ed agli avvisi di  irrogazione  delle  sanzioni  per  i
quali alla data di entrata in vigore della presente  legge  non  sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al  contraddittorio  di  cui  agli  articoli  5  e  11  del   decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta  data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data,  non  e'
stato notificato avviso di accertamento  ovvero  ricevuto  invito  al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato  entro
il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato  versamenti  utili
per la definizione di obblighi  ed  adempimenti  tributari  ai  sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di  cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini per  la  proposizione  del  ricorso  avverso  gli  avvisi  di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi  di  irrogazione
delle sanzioni, di cui  al  primo  periodo,  nonche'  quelli  per  il
perfezionamento  della  definizione  di   cui   al   citato   decreto
legislativo  n.  218  del  1997,   relativamente   agli   inviti   al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 
  49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come  definite
dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge;  si  intende,  comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata  in  giudicato.  Le  somme  dovute  sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme  possono  essere  versate
anche ratealmente in un massimo  di  sei  rate  trimestrali  di  pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e'  versato  entro
il predetto termine del 16 marzo  2004.  Gli  interessi  legali  sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive. 
  50. Gli ulteriori termini connessi,  contenuti  nelle  disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis,  11,  14,  15  e  16  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti  articoli,  sono
rideterminati,   rispettivamente,   con   decreti    del    Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  51. Per i soggetti che,  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  hanno  gia'
effettuato  versamenti  utili  per  la  definizione  di  obblighi  ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7,  8,  9  e  15  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  intendono  avvalersi,  ai  sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge  n.  269  del  2003,  delle
medesime definizioni  relativamente  ad  altri  periodi  di  imposta,
ovvero ad altro settore  impositivo,  nonche'  a  diversi  avvisi  di
accertamento, atti di  contestazione,  avvisi  di  irrogazione  delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e  11  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  e  processi  verbali  di
constatazione, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  44,
lettera a), numeri 1) e 2). 
  52. Ai fini del concordato preventivo di cui  all'articolo  33  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  i  titolari  di
reddito d'impresa e  gli  esercenti  arti  e  professioni  che  hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001,   ricavi   o   compensi   inferiori   a    quelli    risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei  parametri,  non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5  dello  stesso  articolo  33,  a  condizione  che  provvedano  alla
definizione del periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2002  ai
sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo  di  applicare  le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e  dei  redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi   di
settore, ovvero dei parametri. 
  53. Il comma 22 dell'articolo 32  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: 
    "22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso  di  mancata  adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto  di  cui  al
primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono  rideterminati,
con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle  tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento". 
  54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,  dopo  il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
    "2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo 2435 del codice civile puo' essere  effettuato  mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico  degli  stessi,  da
parte degli iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale  e  allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 
    2-quinquies.   Il   professionista   che   ha   provveduto   alla
trasmissione di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che  i  documenti
trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. 
La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il  registro
delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli  iscritti  agli  albi
dei dottori commercialisti e dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti  della
societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle  imprese
di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta
e  per  la  cui  redazione  la  legge  non   richieda   espressamente
l'intervento di un notaio". 
  55. All'allegato I del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato"; 
    b) le parole: "Prodotti intermedi:  lire  87.000  per  ettolitro"
sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti  alcolici  intermedi:  euro
56,15 per ettolitro"; 
    c) le parole:  "Alcole  etilico:  lire  1.146.600  per  ettolitro
anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro  730,87
per ettolitro anidro". 
  56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti  dall'aumento
dell'aliquota di accisa e  dal  conseguente  incremento  del  gettito
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sono  utilizzate   a   parziale
copertura  degli  oneri  recati  dal  terzo  periodo  del  comma   53
dell'articolo 3,  nonche'  per  l'applicazione,  per  il  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2004 e  per  il  periodo  di  imposta
successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di  euro  per
ciascuno  degli  anni  interessati,   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 21, comma 1, della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
concernenti  la  deduzione  forfettaria  in  favore  degli  esercenti
impianti di distribuzione di carburante. 
  57. A decorrere dal 1° gennaio  2003,  all'articolo  13  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   sostituito
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite  le  seguenti:  ",  al  netto   della   deduzione   prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,"; 
    b) al comma 1, le parole: "reddito  concorrono"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "reddito  complessivo,  al  netto  della  deduzione
prevista dall'articolo 10,  comma  3-bis,  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze,
concorrono". 
  58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con  i
contribuenti, e di rimborso delle imposte,  l'Agenzia  delle  entrate
provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG  dovute  in
base alle dichiarazioni dei redditi  presentate  fino  al  30  giugno
1997, senza far valere la  eventuale  prescrizione  del  diritto  dei
contribuenti. 
  59.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,  all'articolo  8,  comma  1,  le
parole da: "previsti"  fino  a:  "cinquanta  milioni  di  lire"  sono
sostituite dalle seguenti:  "che  effettuano  spettacoli  viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella  C
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari non superiore a cinquantamila euro". 
  60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  le  parole:  "dei  soggetti  convenzionati   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 1 e  11,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322"  sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' dei soggetti incaricati di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,"; 
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ovvero,  per  i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al  dieci  per  cento
della  sanzione  minima  prevista  dall'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 
  61.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  all'articolo  3,  dopo  il  comma
3-bis e' inserito il seguente: 
    "3-ter.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  3   incaricati   della
trasmissione telematica delle dichiarazioni  spetta  un  compenso,  a
carico  del  bilancio  dello  Stato,  di  euro   0,5   per   ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il  servizio  telematico
Entratel. Il compenso  non  costituisce  corrispettivo  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione  dei
compensi sono stabilite con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. La misura del compenso  e'  adeguata  ogni  anno,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione
di una percentuale pari alla variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai  e  impiegati  rilevata  dall'ISTAT
nell'anno precedente". 
  62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di  cui  al  comma  8
dell'articolo  21  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   sono
assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari  a  650  milioni  di
euro. 
  63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte  di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5 dell'articolo 52 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella  misura  del
10 per cento. 
  64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:  "100
milioni di euro". 
  65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre  1998,  n.
448, le parole:  "degli  utili  distribuiti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei proventi  cui  al  comma  37",  dopo  le  parole:  "la
provincia di Lecco," sono inserite  le  seguenti:  "la  provincia  di
Varese" e sono soppresse le seguenti:  ",  la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco". 
  66. Il termine di cui all'articolo 138, comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo  52,  comma  24,
lettera a), della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  e'  differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. 
  67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura  di  piaghe  da
decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento  agli
idrogeli,  idrogeli  in  forma  di  placche,  arginati,  schiume   di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base  di
argento,  medicazioni  non  aderenti  con  antisettico,  si   applica
l'aliquota IVA nella  misura  del  4  per  cento.  L'efficacia  delle
disposizioni  del   presente   comma   e'   subordinata,   ai   sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea. 
  68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: 
  "14-bis.1. L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma  14-bis  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva  approvazione  da
parte della Commissione europea". 
  69. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro  annui
a decorrere dal 2004. 
  70. Sono abrogati i commi 6,  9,  11  e  24  dell'articolo  32  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.