IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  direttiva  76/464/CEE  del  4  maggio  1976  concernente
l'inquinamento    provocato    da   sostanze   pericolose   scaricate
nell'ambiente  idrico  della  Comunita'  europea  e,  in particolare,
l'articolo  7  che obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per
ridurre  ed  eliminare  l'inquinamento delle acque provocato da certe
sostanze  pericolose  con  la  fissazione degli obiettivi di qualita'
delle acque;
  Vista  la  direttiva  quadro  in  materia  di  tutela  delle  acque
2000/60/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio del 23 ottobre 2000 che
prevede  la  riduzione  e  la graduale eliminazione dell'inquinamento
provocato   dallo   scarico,   emissioni   e   rilascio  di  sostanze
prioritarie;
  Vista,  in particolare, la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all'istituzione
di  un  elenco  di  sostanze  prioritarie  in  materia  di acque, che
implementa la direttiva 2000/60/CE;
  Tenuto  conto  che la direttiva 2000/60/CE dispone che gli standard
di  qualita'  ambientale  necessari  per  il raggiungimento nei corpi
idrici  superficiali  di  un buono stato chimico siano definiti sulla
base dei criteri di tossicita' ed ecotossicita';
  Considerato  che il criterio di tossicita', finalizzato alla tutela
della  salute  umana, deve tenere conto non solo dei rischi derivanti
dal  consumo  di  acqua  potabile  ma  anche  di quelli derivanti dal
trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e
di  biomagnificazione nella catena alimentare e che pertanto si rende
necessario fissare standard di qualita' idonei a contenere i suddetti
rischi,  considerando  anche  i  requisiti  di  qualita'  delle acque
destinate al consumo umano;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e sue
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sulla tutela
delle  acque  e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento  delle  acque  reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
n.  152 del 1999 che prevedono il raggiungimento di un buono stato di
qualita'  ambientale  dei  corpi  idrici  e che per tale obiettivo e'
necessario ottenere un buono stato di qualita' chimico ed ecologico;
  Considerata  l'evoluzione  della  politica  assunta dalla normativa
comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  tutela  delle acque volta
inizialmente  alla  protezione dell'uso potabile, della balneazione e
del   consumo  degli  organismi  acquatici  eduli  e  successivamente
indirizzata ad un approccio di tutela integrata che tiene conto come
  obiettivo   finale   della   salvaguardia   dell'intero  ecosistema
  acquatico;
Ritenuto di dover raggiungere uno stato di qualita' chimico entro
il 2008 tale da garantire la tutela della salute umana come obiettivo
intermedio rispetto a quello piu' avanzato del buono stato chimico da
raggiungere  entro  il  2015  per  la  tutela  dell'intero ecosistema
acquatico;
  Ritenuto   che   sia   necessario  l'applicazione  congiunta  delle
disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, al fine di garantire un
elevato  livello di protezione delle acque destinate alla balneazione
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470;
  Considerato  che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze
pericolose  individuate  a  livello comunitario devono essere fissati
obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
  Ritenuto  di  dover  dare  esecuzione  alla sentenza della Corte di
giustizia del 1° ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano per
non   aver   adottato  i  programmi  di  riduzione  dell'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose;
  Considerata  la  necessita'  di modificare gli standard di qualita'
sulla  base  di  progressi  scientifici  e tecnologici e tenuto conto
dell'evoluzione normativa a livello comunitario;
  Visto  l'articolo  3,  comma  4, del decreto legislativo n. 152 del
1999   che  prevede  la  possibilita'  di  adottare  regolamenti  per
modificare gli allegati al decreto legislativo stesso per adeguarli a
sopravvenute   esigenze   o   a  nuove  acquisizioni  scientifiche  o
tecnologiche;
  Acquisiti  i  pareri  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),
dell'Istituto  di  ricerca  sulle acque del Consiglio nazionale delle
ricerche   (CNR-IRSA),   dell'Istituto   centrale   per   la  ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata al mare (ICRAM) e dell'Agenzia
per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con
note  rispettivamente  prot.  29662/TOA  22 del 24 giugno 2003, prot.
88139  SC/16/11  del 27 giugno 2003, prot. 315403 del 9 giugno 2003 e
prot. 12965 del 20 giugno 2003;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 29 settembre
2003;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota del 13 ottobre 2003 UL/2003/7535 ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della tutela delle acque interne superficiali e delle
acque  marino-costiere  dall'inquinamento  provocato  dalle  sostanze
pericolose  immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse,
l'allegato  A  al  presente  regolamento  definisce  per  le sostanze
pericolose,  individuate  a livello comunitario, standard di qualita'
nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualita' nei
sedimenti  delle  acque  marino-costiere,  lagunari  e  degli  stagni
costieri.  Gli  standard  fissati  in  tabella 1 dell'allegato A sono
finalizzati  a  garantire  a  breve termine la salute umana e a lungo
termine la tutela dell'ecosistema acquatico.
  2.  Le  acque  di cui al comma 1 devono essere conformi entro il 31
dicembre  2008  agli  standard  di  cui  alla  tabella  1, colonna B,
dell'allegato A al presente regolamento.
  3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre
2015  agli standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A
al presente regolamento.
  4.  Le  acque  a  specifica  destinazione di cui all'articolo 6 del
decreto  legislativo  11  maggio 1999, n. 152, devono essere conformi
agli  standard  di  cui  ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla
vita  dei  molluschi  la  tabella  1/C  dell'allegato  2 del medesimo
decreto  legislativo e' integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del
presente regolamento.
  5.  Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato
1  del  decreto  legislativo  n. 152 del 1999 da classificare ai fini
della  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  agli
articoli  4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1
dell'allegato  A  al  presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio
2008  la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del
1999.
  6.  Ai  fini  della  classificazione  delle  acque marino-costiere,
lagunari  e  degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1
del   decreto   legislativo   n.   152   del   1999   sono  integrate
rispettivamente  dalle  tabelle  3  e  4  dell'allegato A al presente
regolamento.
  7.  Le  analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle
lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui
alla  tabella  2  e  per le sostanze organiche con log kow \geq 3. La
tabella  2  fissa standard di riferimento per i sedimenti di ambienti
costieri  e  lagunari.  I risultati analitici, qualora superiori agli
standard  di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle
misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.
  8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate
con  la  lettera  "PP"  nell'allegato A al presente regolamento nelle
acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le
sostanze   presenti   in   natura   e,  per  le  sostanze  sintetiche
antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla
parte  generale  relativa  alla  matrice  acquosa,  punti  3 e 4, del
presente regolamento.
  9.  Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1
e  2  dell'allegato  A  al  presente  regolamento  non possano essere
raggiunti  con  l'adozione  delle misure individuate sulla base delle
migliori  tecniche  disponibili a costi sostenibili, sara' necessario
indicare  da parte dell'autorita' competente al controllo i valori di
concentrazione  residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e
lagunari,  che  le  misure  adottate consentono di raggiungere. Detti
valori  di  concentrazione  residua  devono essere sottoposti, a cura
dell'autorita'  competente,  a successiva valutazione e convalidati a
seguito  di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale.
In  funzione  degli  esiti  di  detta  analisi  saranno  stabilite le
eventuali limitazioni d'uso.
  10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualita' di cui ai
commi   precedenti,   il   punto  1.2  dell'allegato  5  del  decreto
legislativo  n.  152  del  1999  e'  modificato  dall'allegato  B del
presente regolamento.
  11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano
le  disposizioni  della  specifica  legislazione  vigente in materia,
restando   comunque   fermo   l'obbligo  del  rispetto  del  presente
regolamento   in  relazione  agli  standard  piu'  restrittivi,  agli
standard  fissati  per  altri parametri non previsti per la laguna di
Venezia,  alle  scadenze  temporali  ed alle disposizioni relative ai
sedimenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  ii  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   La   direttiva   76/464/CEE   del   4 maggio  1976,
          concernente  l'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze
          pericolose  scaricate  nell'ambiente idrico della comunita'
          e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  L.129  del
          18 maggio 1976. L'art. 7 e' il seguente:
              «Art. 7. - 1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di
          cui all'art. 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli
          Stati  membri  stabiliscono programmi per la cui attuazione
          ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi
          2 e 3.
              2.  Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'art. 1 che
          potrebbe  contenere  una  delle  sostanze dell'elenco II e'
          soggetto    ad    autorizzazione   preventiva,   rilasciata
          dall'autorita'  competente  dello Stato membro interessato,
          che  ne  fissi  le  norme  di  emissione.  Tali norme vanno
          fissate in funzione degli obiettivi di qualita' stabiliti a
          norma del paragrafo 3.
              3.  I  programmi  di  cui  al  paragrafo  1 conterranno
          obiettivi  di qualita' per le acque, stabiliti nel rispetto
          delle   direttive   adottate   dal  Consiglio  quando  esse
          esistono.
              4.  I  programmi  potranno  anche contenere particolari
          disposizioni  per  la  composizione  e  l'uso di sostanze o
          gruppi  di  sostanze  e di prodotti; essi tengono conto dei
          piu' recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.
              5.  I  programmi  fisseranno le scadenze per la propria
          attuazione.
              6.  I  programmi  e  i  risultati della loro attuazione
          verranno comunicati alla commissione in forma sintetica.
              7.  La commissione organizza regolarmente con gli Stati
          membri  un confronto fra i programmi per assicurarsi che la
          loro   realizzazione   sia   sufficientemente  armonizzata.
          Qualora  lo  ritenga necessario, la commissione presenta al
          Consiglio a tal fine proposte in materia.».
              -  La direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del
          Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
          l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L327 del 22 dicembre 2000.
              -  La  decisione n. 2455/2001/CE del parlamento europeo
          del 20 novembre 2001 relativa alla istituzione di un elenco
          di  sostanze  prioritarie  nel  settore  della  politica in
          materia  di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e'
          pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   L 131  del
          15 dicembre 2001.
              -  Il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,
          recante    disposizioni    sulla    tutela    delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti  agricole  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  29 maggio 1999, n. 124 (S.O.). Gli articoli 4 e 5 sono
          i seguenti:
              «Art.  4  (Disposizioni  generali).  - 1. Al fine della
          tutela   e  del  risanamento  delle  acque  superficiali  e
          sotterranee,  il  presente  decreto individua gli obiettivi
          minimi   di   qualita'   ambientale   per  i  corpi  idrici
          significativi  e  gli  obiettivi  di qualita' per specifica
          destinazione  per  i  corpi  idrici  di  cui all'art. 6, da
          garantirsi su tutto il territorio nazionale.
              2.  L'obiettivo  di  qualita' ambientale e' definito in
          funzione  della  capacita'  dei corpi idrici di mantenere i
          processi   naturali  di  autodepurazione  e  di  supportare
          comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
              3.  L'obiettivo  di qualita' per specifica destinazione
          individua   lo   stato   dei  corpi  idrici  idoneo  a  una
          particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
          pesci e dei molluschi.
              4.  In  attuazione  del presente decreto sono adottate,
          mediante il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44,
          misure  atte  a  conseguire  i  seguenti obiettivi entro il
          31 dicembre 2016:
                a) sia  mantenuto  o  raggiunto  per  i  corpi idrici
          significativi  superficiali  e  sotterranei  l'obiettivo di
          qualita'  ambientale  corrispondente  allo stato di «buono»
          come definito nell'Allegato 1;
                b) sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente, lo stato di
          qualita'  ambientale  «elevato» come definito nell'Allegato
          1;
                c) siano  mantenuti  o raggiunti altresi' per i corpi
          idrici  a  specifica  destinazione  di  cui  all'art. 6 gli
          obiettivi  di  qualita',  per specifica destinazione di cui
          all'allegato  2,  salvo  i  termini di adempimento previsti
          dalla normativa previgente.
              5.   Qualora   per  un  corpo  idrico  siano  designati
          obiettivi   di   qualita'   ambientale   e   per  specifica
          destinazione  che prevedono per gli stessi parametri valori
          limite   diversi,  devono  essere  rispettati  quelli  piu'
          cautelativi;   quando   i   limiti   piu'   cautelativi  si
          riferiscono  al  conseguimento  dell'obiettivo  di qualita'
          ambientale,   il   rispetto   degli   stessi   decorre  dal
          31 dicembre 2016.
              6.  Il  piano di tutela provvede al coordinamento degli
          obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
          qualita' per specifica destinazione.
              7.  Le  regioni  possono altresi' definire obiettivi di
          qualita'   ambientale  piu'  elevati,  nonche'  individuare
          ulteriori   destinazioni   dei   corpi  idrici  e  relativi
          obiettivi di qualita».
              «Art.  5 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
          di  qualita'  ambientale).  -  1.  Entro il 30 aprile 2003,
          sulla  base  dei  dati  gia'  acquisiti e dei risultati del
          primo  rilevamento  effettuato ai sensi degli articoli 42 e
          43,  le  regioni  identificano  per  ciascun  corpo  idrico
          significativo,  o  parte  di  esso,  la  classe di qualita'
          corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
              2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
          le  regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
          raggiungimento   o   al  mantenimento  degli  obiettivi  di
          qualita'  ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere a)
          e  b),  tenendo  conto  del  carico massimo ammissibile ove
          fissato  sulla  base  delle  indicazioni  dell'autorita' di
          bacino  di  rilievo  nazionale e interregionale per i corpi
          idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i
          corpi  idrici  l'adozione  di  misure  atte  ad impedire un
          ulteriore degrado.
              3.  Al  fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il
          raggiungimento   dell'obiettivo   di   qualita'  ambientale
          corrispondente  allo  stato  "buono",  entro il 31 dicembre
          2008  ogni  corpo idrico superficiale classificato o tratto
          di  esso  deve  conseguire  almeno  i requisiti dello stato
          "sufficiente" di cui all'allegato 1.
              4.  Le  regioni possono motivatamente stabilire termini
          diversi  per  i corpi idrici che presentano condizioni tali
          da  non  consentire  il  raggiungimento dello stato "buono"
          entro il 31 dicembre 2016.
              5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi
          di  qualita'  ambientale  meno  rigorosi  per  taluni corpi
          idrici,   qualora   ricorra   almeno   una  delle  seguenti
          condizioni:
                a) il  corpo  idrico ha subito gravi ripercussioni in
          conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente
          impossibile o economicamente insostenibile un significativo
          miglioramento dello stato qualitativo;
                b) il   raggiungimento   dell'obiettivo  di  qualita'
          previsto   non   e'   perseguibile  a  causa  della  natura
          litologica    ovvero    geomorfologica    del   bacino   di
          appartenenza;
                c) l'esistenza    di    circostanze    impreviste   o
          eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
              6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la
          definizione   di  obiettivi  meno  rigorosi  e'  consentita
          purche'    i    medesimi    non    comportino   l'ulteriore
          deterioramento  dello  stato del corpo idrico e fatto salvo
          il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato
          il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal presente
          decreto  in  altri  corpi  idrici  all'interno dello stesso
          bacino idrografico.
              7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela
          devono  comprendere  le  misure volte alla tutela del corpo
          idrico   ivi   compresi   i   provvedimenti  integrativi  o
          restrittivi  della  disciplina  degli scarichi ovvero degli
          usi  delle  acque.  I  tempi  e  gli  obiettivi, nonche' le
          relative  misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
          eventuale  modifica deve essere inserita come aggiornamento
          del piano.».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          1982,  n. 470, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n.
          76/160 relatiuva alla qualita' delle acque di balneazione»,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1982, n.
          203.
              -  L'art.  3, comma 4 del citato decreto legislativo n.
          152  del  1999,  e  sue  modifiche  ed  integrazioni  e' il
          seguente:
              «4.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
          del  presente  decreto  sono  stabilite  negli  allegati al
          decreto  stesso  e  con  uno o piu' regolamenti adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le provincie autonome
          di  Trento  e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti
          possono altresi' essere modificati gli allegati al presente
          decreto  per  adeguarli  a  sopravvenute esigenze o a nuove
          acquisizioni scientifiche o teonologiche».
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  6  del citato decreto legislativo n. 152 del
          1999 e sue modifiche ed integrazioni e' il seguente:
              «Art.   6   (Obiettivo   di   qualita'   per  specifica
          destinazione).  -  1. Sono  acque  a specifica destinazione
          funzionale:
                a) le   acque   dolci   superficiali  destinate  alla
          produzione di acqua potabile;
                b) le acque destinate alla balneazione;
                c) le   acque   dolci  che  richiedono  protezione  e
          miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
                d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
              2.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4
          e  5,  per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per
          ciascun   uso,   l'obiettivo   di  qualita'  per  specifica
          destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per
          le acque di balneazione.
              3.  Le  regioni  al  fine  di un costante miglioramento
          dell'ambiente  idrico  stabiliscono  programmi  che vengono
          recepiti   nel  piano  di  tutela,  per  mantenere,  ovvero
          adeguare,  la  qualita'  delle  acque  di  cui  al  comma 1
          all'obiettivo   di  qualita'  per  specifica  destinazione.
          Relativamente  alle  acque  di  cui  al comma 1, le regioni
          predispongono  apposito elenco che provvedono ad aggiornare
          periodicamente».
              -   La   tabella   1/C   dell'allegato  2  del  decreto
          legislativo n. 152 del 1999 e' la seguente:

          ---->       vedere tabelle da pag. 26 a pag. 27 della G.U.
                                     <----

              -  L'art.  4  del citato decreto legislativo n. 152 del
          1999,  e  sue  modifiche ed integrazioni e' riportato nelle
          note alle premesse.
              -  Le  tabelle  17  e  18  dell'allegato  1 del decreto
          legislativo n. 152 del 1999, sono le seguenti:

                ----> vedere tabelle a pag. 27 della G.U. <----