Art. 2. 1. Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in funzione della loro potenziale presenza: a) nei cicli industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei corpi idrici ricettori; c) nelle produzioni agricole; d) in ogni altro centro di attivita' che possa determinare situazioni di pericolo attraverso inquinamento di origine diffusa nell'ambiente idrico. L'attivita' conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche presenti e pregresse gia' effettuata ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999, e' periodicamente aggiornata. Il primo aggiornamento e' effettuato entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni. 2. Il controllo delle sostanze pericolose e' effettuato sulla base di quanto disposto al comma 1 del presente articolo e si estende anche a quelle non espressamente normate dal presente regolamento qualora ne sia accertata la presenza sulla base dell'attivita' conoscitiva di cui al medesimo comma 1. 3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorita' competente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove disposizioni comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze non normate dal presente regolamento. 4. Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti sul proprio territorio e delle fonti di origine, da aggiornare secondo le scadenze temporali riportate al comma 1. L'elenco e i relativi aggiornamenti sono integrati da una relazione contenente i programmi d'azione intrapresi dalle regioni per la riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose. 5. L'elenco delle sostanze, gli aggiornamenti e le relative relazioni di cui al comma 4, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.
Note all'art. 2: - L'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999 e' il seguente: «Art. 42 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica). - 1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad eleborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo. 2. I programmi di cui al comma 1 sono addottati in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni. 3. Nell'espletamento dell'attivita' concoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183». - Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 152/1999 e' il seguente: «7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, socondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reigoni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.».