Art. 2.
  1.  Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in
funzione della loro potenziale presenza:
    a)  nei  cicli  industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei
corpi  idrici  ricettori;  c)  nelle  produzioni agricole; d) in ogni
altro  centro  di  attivita'  che  possa  determinare  situazioni  di
pericolo  attraverso  inquinamento  di  origine diffusa nell'ambiente
idrico.
  L'attivita'   conoscitiva   finalizzata   all'individuazione  delle
pressioni  antropiche  presenti  e pregresse gia' effettuata ai sensi
dell'articolo  42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999,
e'  periodicamente  aggiornata.  Il primo aggiornamento e' effettuato
entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni.
  2.  Il controllo delle sostanze pericolose e' effettuato sulla base
di  quanto  disposto  al  comma  1 del presente articolo e si estende
anche  a  quelle  non  espressamente normate dal presente regolamento
qualora  ne  sia  accertata  la  presenza  sulla  base dell'attivita'
conoscitiva di cui al medesimo comma 1.
  3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorita' competente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove
disposizioni  comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze
non normate dal presente regolamento.
  4.  Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti
sul  proprio  territorio  e  delle  fonti  di  origine, da aggiornare
secondo  le  scadenze  temporali  riportate  al comma 1. L'elenco e i
relativi  aggiornamenti  sono integrati da una relazione contenente i
programmi  d'azione  intrapresi  dalle  regioni  per  la  riduzione o
eliminazione delle sostanze pericolose.
  5.  L'elenco  delle  sostanze,  gli  aggiornamenti  e  le  relative
relazioni   di   cui   al   comma  4,  da  trasmettere  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del
decreto  di  cui  all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
152 del 1999.
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999
          e' il seguente:
              «Art.  42 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino
          idrografico     ed    analisi    dell'impatto    esercitato
          dall'attivita'  antropica).  -  1.  Al  fine  di  garantire
          l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione
          del  piano  di  tutela,  le regioni provvedono ad eleborare
          programmi  di  rilevamento  dei  dati utili a descrivere le
          caratteristiche   del   bacino  idrografico  e  a  valutare
          l'impatto antropico esercitato sul medesimo.
              2.  I  programmi  di  cui  al comma 1 sono addottati in
          conformita'  alle  indicazioni di cui all'allegato 3 e sono
          resi  operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati
          ogni sei anni.
              3. Nell'espletamento dell'attivita' concoscitiva di cui
          al  comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i
          dati  e  le  informazioni  gia'  acquisite, con particolare
          riguardo  a  quelle preordinate alla redazione dei piani di
          risanamento  delle  acque di cui alla legge 10 maggio 1976,
          n.  319,  nonche'  a  quelle previste dalla legge 18 maggio
          1989, n. 183».
              -  Il  comma  7  dell'art. 3 del decreto legislativo n.
          152/1999 e' il seguente:
              «7.  Le  regioni  assicurano la piu' ampia divulgazione
          delle  informazioni  sullo  stato di qualita' delle acque e
          trasmettono   all'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative
          all'attuazione   del   presente   decreto,  nonche'  quelli
          prescritti   dalla   disciplina   comunitaria,  socondo  le
          modalita'  indicate con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  i  Ministri  competenti, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          reigoni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano.
          L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora
          a  livello  nazionale  nell'ambito  del Sistema informativo
          nazionale   ambientale,   le  informazioni  ricevute  e  le
          trasmette   ai   Ministeri   interessati   e  al  Ministero
          dell'ambiente  anche  per l'invio alla Commissione europea.
          Con  lo  stesso  decreto  sono individuati e disciplinati i
          casi  in  cui  le  regioni  sono  tenute  a  trasmettere al
          Ministero  dell'ambiente  i  provvedimenti adottati ai fini
          delle  comunicazioni  all'Unione europea o in ragione degli
          obblighi internazionali assunti.».