Art. 3. 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. 2. I parametri di cui al numero 12 della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti con i seguenti: "12. idrocarburi di origine petrolifera persistenti" e "12-bis. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 novembre 2003 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 106
Nota all'art. 3: - La tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999, come modificata dal decreto qui pubblicato, e' la seguente: ----> vedere tabella a pag. 27 della G.U. <----