Art. 3.
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle
finalita'  del  presente  regolamento  in  conformita'  ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.
  2.  I parametri di cui al numero 12 della tabella 5 dell'allegato 5
del  decreto  legislativo  n.  152  del  1999  sono  sostituiti con i
seguenti:  "12.  idrocarburi  di  origine  petrolifera persistenti" e
"12-bis. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 novembre 2003

                                        Il Ministro dell'ambiente
                                      e della tutela del territorio
                                                  Matteoli
Il Ministro della salute
       Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 106
 
          Nota all'art. 3:
              -  La tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo
          n. 152/1999, come modificata dal decreto qui pubblicato, e'
          la seguente:

                ----> vedere tabella a pag. 27 della G.U. <----