Allegato A (articoli 1 e 3) PARTE GENERALE 1. Ai sensi del punto 3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 nelle acque il monitoraggio delle sostanze di cui al presente regolamento deve essere eseguito con frequenza mensile fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualita'. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di monitoraggio deve essere obbligatoriamente mensile per le sostanze indicate con la lettera P, mentre per tutte le altre sostanze il monitoraggio puo' essere eseguito con cadenza almeno trimestrale. La frequenza di campionamento puo' essere ulteriormente modificata sulla base di relazioni tecnico-scientifiche che giustificano intervalli piu' lunghi e qualora la presenza delle sostanze non sia mai stata rilevata nell'arco dell'anno di monitoraggio. In particolare, per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile la frequenza di monitoraggio a partire dal 1° gennaio 2008 deve tenere conto almeno dello schema di seguito riportato: Comunita' servita Frequenza < 10.000 4 volte l'anno da 10.000 a 30.000 8 volte l'anno > 30.000 12 volte l'anno La scelta delle stazioni di campionamento deve essere effettuata secondo le modalita' di cui al punto 3.2.2.1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Relativamente alle acque fluviali i campionamenti effettuati in condizioni di variazione molto significative di portata rispetto a quelle di deflusso medio, andranno valutati caso per caso. L'indagine analitica deve essere eseguita sul campione disciolto. Qualora venga utilizzata altra metodologia, il risultato analitico ottenuto deve comunque essere riferito al campione disciolto. Il risultato deve essere sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard o criterio di cui alle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Sui sedimenti il monitoraggio delle sostanze effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, deve essere effettuato almeno con frequenza semestrale fino al raggiungimento delle concentrazioni individuate. I campioni da analizzare devono essere prelevati su uno strato superficiale di sedimento relativo ai primi cinque centimetri. Ai fini dell'attribuzione dello stato chimico lo standard di qualita' e' riferito alla media aritmetica annuale delle concentrazioni. 2. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento devono fare riferimento alle pu' avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi devono essere tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale. Le metodiche analitiche, qualora non disponibili alla rilevazione degli standard definiti in allegato devono essere adeguate al fine di consentire i controlli analitici necessari per la riclassificazione dei corpi idrici. Fino all'adeguamento di tali metodi la concentrazione delle sostanze deve risultare comunque inferiore ai limiti di rilevabilita' delle piu' avanzate tecniche di analisi di impiego generale esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento. Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate utilizzabili, le attivita' di monitoraggio sono subordinate alla definizione di protocolli analitici, quando questi saranno resi disponibili dagli istituti scientifici di cui al comitato tecnico previsto all'art. 3 del presente regolamento. 3. Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di background naturali superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiranno gli standard da rispettare. Le concentrazioni rilevate nei sedimenti ricadenti in regioni geochimiche che presentano livelli di fondo superiori a quelli riportati in tabella 2, sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. 4. Per le sostanze prioritarie, indicate in allegato con la lettera "P" per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente regolamento devono essere perseguite nelle acque particolari condizioni di concentrazione, il tempo necessario per il raggiungimento delle stesse e' in funzione delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche dei diversi inquinanti, quali la persistenza e la volatilita', e delle specificita' dei diversi sistemi acquatici. Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato A: - Il punto 3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152/1999 e' il seguente: 3.2.2.2. Frequenza dei campionamenti 3.2.2.2.1. Fase iniziale del monitoraggio Acque: la misura dei parametri chimici, fisici, microbiologici e idrologici di base e di quelli relativi ai parametri addizionali, quando necessari, deve essere eseguita una volta al mese fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualita'. Sedimenti: una volta all'anno, durante i periodi di magra (e comunque lontano da eventi di piena), ovvero durante i periodi favorevoli alla deposizione del materiale sospeso. Biota: l'I.B.E. va misurato stagionalmente (4 volte all'anno); I test biologici addizionali e quelli di bioaccumulo, quando richiesti, vanno eseguiti nei periodi di maggiore criticita' per il sistema. 3.2.2.2.2. Fase a regime La frequenza di campionamento si mantiene inalterata fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 4. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di campionamento puo' essere ridotta dall'autorita' competente ma non deve comunque essere inferiore a quattro volte all'anno per i parametri di base di cui alla tabella 4 e inferiore a due per l'I.B.E. Per la misura di portata deve essere garantito per ogni stazione idrometrica un numero annuo di determinazioni sufficiente a mantenere aggiornata la scala di deflusso. - Il punto 3.2.2.1. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152/1999 e' il seguente: 3.2.2.1. Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo. Per ogni corso d'acqua naturale viene definito un numero minimo di stazioni di prelievo in funzione della tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino imbrifero. Le autorita' competenti possono aumentare il numero delle stazioni in presenza di particolari valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto o in tutte le situazioni in cui questo sia ritenuto necessario. TABELLA 6 NUMERO STAZIONI NEI CORSI D'ACQUA NATURALI ===================================================================== Area del bacino (Km2) Numero stazioni --------------------------------------------------------------------- Corsi d'acqua Corsi d'acqua di 1° ordine di 2° ordine --------------------------------------------------------------------- 200-400 1 401-1000 2 1 1001-5000 3 2 5001-10.000 5 4 10.001-25.000 6 - 25.001-50.000 8 - > 50.001 10 - Le stazioni di prelievo sui corsi d'acqua sono in linea di massima distribuite lungo l'intera asta del corso d'acqua, tenendo conto della presenza degli insediamenti urbani, degli impianti prodotti e degli apporti provenienti dagli affluenti. I punti di campionamento vanno fissati a una distanza dalle immissioni sufficiente ad avere la garanzia del rimescolamento delle acque al fine di valutare la qualita' del corpo recettore e non quella degli apporti. In ogni caso deve essere posta una stazione di prelievo nella sezione di chiusura di ogni corpo idrico significativo. La misura di portata puo' essere effettuata in modo puntuale in corrispondenza del punto di campionamento e contestualmente allo stesso o desunta dai valori di portata rilevanti in continuo presso stazioni fisse. Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti di camnpionamento sono indivuati prioritariamente in corrispondenza delle stazioni definite per l'analisi delle acque, compatibilmente con le caratteristiche granulometriche del substrato del fondo.