(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                                                     (articoli 1 e 3) 
 
 
 
                           PARTE GENERALE 
 
    1. Ai sensi  del  punto  3.2.2.2.  dell'allegato  1  del  decreto
legislativo n.  152  del  1999  nelle  acque  il  monitoraggio  delle
sostanze di cui al presente  regolamento  deve  essere  eseguito  con
frequenza mensile fino al raggiungimento dell'obiettivo di  qualita'.
Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di  monitoraggio  deve  essere
obbligatoriamente mensile per le sostanze indicate con la lettera  P,
mentre per tutte  le  altre  sostanze  il  monitoraggio  puo'  essere
eseguito  con   cadenza   almeno   trimestrale.   La   frequenza   di
campionamento puo' essere  ulteriormente  modificata  sulla  base  di
relazioni  tecnico-scientifiche  che  giustificano  intervalli   piu'
lunghi e qualora  la  presenza  delle  sostanze  non  sia  mai  stata
rilevata nell'arco dell'anno di monitoraggio. 
    In  particolare,  per  le  acque  superficiali   destinate   alla
produzione di acqua potabile la frequenza di monitoraggio  a  partire
dal 1° gennaio 2008 deve tenere conto almeno dello schema di  seguito
riportato: 
 
 
         Comunita' servita Frequenza 
            < 10.000 4 volte l'anno 
        da 10.000 a 30.000 8 volte l'anno 
            > 30.000 12 volte l'anno 
 
    La scelta delle stazioni di campionamento deve essere  effettuata
secondo le modalita' di cui al  punto  3.2.2.1  dell'allegato  1  del
decreto legislativo n. 152 del 1999. 
    Relativamente alle acque fluviali i campionamenti  effettuati  in
condizioni di variazione molto significative di  portata  rispetto  a
quelle di deflusso medio, andranno valutati caso per caso. 
    L'indagine analitica deve essere eseguita sul campione disciolto.
Qualora venga utilizzata altra metodologia,  il  risultato  analitico
ottenuto deve comunque essere  riferito  al  campione  disciolto.  Il
risultato deve essere sempre espresso indicando lo stesso  numero  di
decimali usato nella formulazione dello standard o  criterio  di  cui
alle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. 
    Sui sedimenti il monitoraggio delle sostanze effettuato ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, deve essere  effettuato  almeno  con  frequenza
semestrale fino al raggiungimento delle concentrazioni individuate. I
campioni  da  analizzare  devono  essere  prelevati  su  uno   strato
superficiale di sedimento relativo ai primi cinque centimetri. 
    Ai fini dell'attribuzione dello  stato  chimico  lo  standard  di
qualita'  e'   riferito   alla   media   aritmetica   annuale   delle
concentrazioni. 
    2. I metodi analitici da utilizzare  per  la  determinazione  dei
vari analiti previsti nelle tabelle 1 e 2  del  presente  regolamento
devono  fare  riferimento  alle  pu'  avanzate  tecniche  di  impiego
generale. Tali metodi devono essere  tratti  da  raccolte  di  metodi
standardizzati  pubblicati  a   livello   nazionale   o   a   livello
internazionale. 
    Le metodiche analitiche, qualora non disponibili alla rilevazione
degli standard definiti in allegato devono essere adeguate al fine di
consentire i controlli analitici necessari per  la  riclassificazione
dei  corpi  idrici.  Fino   all'adeguamento   di   tali   metodi   la
concentrazione delle sostanze deve risultare  comunque  inferiore  ai
limiti di rilevabilita' delle piu' avanzate tecniche  di  analisi  di
impiego  generale  esistenti  all'entrata  in  vigore  del   presente
regolamento. 
    Per le  sostanze  inquinanti  per  cui  allo  stato  attuale  non
esistono  metodiche  analitiche   standardizzate   utilizzabili,   le
attivita'  di  monitoraggio  sono  subordinate  alla  definizione  di
protocolli analitici, quando questi saranno  resi  disponibili  dagli
istituti scientifici di cui al comitato tecnico previsto  all'art.  3
del presente regolamento. 
    3. Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente la  presenza
di metalli in concentrazioni  di  background  naturali  superiori  ai
limiti fissati in tabella, tali livelli di  fondo  costituiranno  gli
standard da rispettare.  Le  concentrazioni  rilevate  nei  sedimenti
ricadenti in regioni geochimiche  che  presentano  livelli  di  fondo
superiori a quelli riportati in  tabella  2,  sono  sostituiti  dalle
concentrazioni del fondo naturale. 
    4. Per le sostanze  prioritarie,  indicate  in  allegato  con  la
lettera "P" per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente
regolamento  devono  essere  perseguite   nelle   acque   particolari
condizioni  di   concentrazione,   il   tempo   necessario   per   il
raggiungimento  delle  stesse  e'  in   funzione   delle   specifiche
caratteristiche chimico-fisiche  dei  diversi  inquinanti,  quali  la
persistenza e  la  volatilita',  e  delle  specificita'  dei  diversi
sistemi acquatici. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note all'allegato A:
              -   Il  punto  3.2.2.2.  dell'allegato  1  del  decreto
          legislativo n. 152/1999 e' il seguente:
                3.2.2.2. Frequenza dei campionamenti
                3.2.2.2.1. Fase iniziale del monitoraggio
              Acque:
                la    misura    dei    parametri   chimici,   fisici,
          microbiologici e idrologici di base e di quelli relativi ai
          parametri   addizionali,   quando  necessari,  deve  essere
          eseguita   una   volta   al  mese  fino  al  raggiungimento
          dell'obiettivo di qualita'.
              Sedimenti:  una  volta  all'anno,  durante i periodi di
          magra  (e  comunque  lontano  da  eventi  di piena), ovvero
          durante i periodi favorevoli alla deposizione del materiale
          sospeso.
              Biota:  l'I.B.E.  va  misurato  stagionalmente (4 volte
          all'anno);
              I  test  biologici addizionali e quelli di bioaccumulo,
          quando  richiesti,  vanno  eseguiti nei periodi di maggiore
          criticita' per il sistema.
                3.2.2.2.2. Fase a regime
              La  frequenza  di  campionamento si mantiene inalterata
          fino  al  raggiungimento  dell'obiettivo di cui all'art. 4.
          Raggiunto  tale  obiettivo,  la  frequenza di campionamento
          puo'  essere  ridotta dall'autorita' competente ma non deve
          comunque  essere  inferiore  a quattro volte all'anno per i
          parametri  di  base di cui alla tabella 4 e inferiore a due
          per l'I.B.E. Per la misura di portata deve essere garantito
          per   ogni   stazione   idrometrica   un  numero  annuo  di
          determinazioni  sufficiente a mantenere aggiornata la scala
          di deflusso.
              -   Il  punto  3.2.2.1.  dell'allegato  1  del  decreto
          legislativo n. 152/1999 e' il seguente:
                3.2.2.1.  Criteri  per  la  scelta  delle stazioni di
          prelievo.
              Per  ogni  corso  d'acqua  naturale  viene  definito un
          numero  minimo  di  stazioni  di prelievo in funzione della
          tipologia  del  corso d'acqua e della superficie del bacino
          imbrifero.
              Le  autorita'  competenti  possono  aumentare il numero
          delle   stazioni   in   presenza   di   particolari  valori
          naturalistici   e/o   paesaggistici   o   per   particolari
          utilizzazioni  in  atto  o  in  tutte  le situazioni in cui
          questo sia ritenuto necessario.

                                                            TABELLA 6

                         NUMERO STAZIONI NEI
                       CORSI D'ACQUA NATURALI


=====================================================================
 Area del bacino (Km2)                Numero stazioni
---------------------------------------------------------------------
                              Corsi d'acqua       Corsi d'acqua
                              di 1° ordine        di 2° ordine
---------------------------------------------------------------------
200-400                        1
401-1000                       2                   1
1001-5000                      3                   2
5001-10.000                    5                   4
10.001-25.000                  6                   -
25.001-50.000                  8                   -
> 50.001                      10                   -
              Le stazioni di prelievo sui corsi d'acqua sono in linea
          di  massima  distribuite  lungo  l'intera  asta  del  corso
          d'acqua,  tenendo  conto  della presenza degli insediamenti
          urbani, degli impianti prodotti e degli apporti provenienti
          dagli affluenti.
              I  punti  di campionamento vanno fissati a una distanza
          dalle  immissioni  sufficiente  ad  avere  la  garanzia del
          rimescolamento  delle acque al fine di valutare la qualita'
          del corpo recettore e non quella degli apporti.
              In ogni caso deve essere posta una stazione di prelievo
          nella   sezione   di   chiusura   di   ogni   corpo  idrico
          significativo.  La misura di portata puo' essere effettuata
          in   modo   puntuale   in   corrispondenza   del  punto  di
          campionamento  e  contestualmente allo stesso o desunta dai
          valori  di  portata  rilevanti  in continuo presso stazioni
          fisse.
              Per  quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti di
          camnpionamento    sono    indivuati   prioritariamente   in
          corrispondenza  delle stazioni definite per l'analisi delle
          acque,     compatibilmente     con    le    caratteristiche
          granulometriche del substrato del fondo.