(Allegato B)
                                                           Allegato B 
                                                   (art. 1, comma 10) 
 
                      ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
    1. Per il  raggiungimento  e/o  mantenimento  degli  standard  di
qualita' fissati all'allegato A del presente regolamento  l'autorita'
competente obbliga le imprese, i cui scarichi contengono le  sostanze
individuate all'allegato  A,  all'adozione  delle  migliori  tecniche
disponibili ai fini della riduzione  o  eliminazione  delle  sostanze
pericolose negli scarichi e definiscono comunque, per le sostanze  di
cui  allo  stesso  allegato  A  valori  limite  di   emissione   piu'
restrittivi di quelli previsti alla tabella  3  dell'allegato  5  del
decreto legislativo n. 152 del 1999. 
    2. I titolari  degli  scarichi  contenenti  le  sostanze  di  cui
all'allegato A sono obbligati a porre in opera, con oneri  a  proprio
carico, misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di
consentire l'attuazione di  controlli  sistematici  su  ogni  scarico
industriale. In tal caso i titolari degli scarichi  di  acque  reflue
industriali  devono  assicurare  autocontrolli,  effettuando  analisi
sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue  in
entrata ogni 15 giorni. I risultati di  tali  analisi  devono  essere
messe a disposizione della autorita' preposta al controllo. 
    3. Le determinazioni  analitiche  ai  fini  del  controllo  della
conformita' degli scarichi di acque reflue industriali sono di  norma
riferite  ad  un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  3   ore.
L'autorita' preposta al controllo puo', con motivazione espressa  nel
verbale  di  campionamento,  effettuare  il  campionamento  su  tempi
diversi al fine di ottenere il campione  adatto  a  rappresentare  lo
scarico qualora lo giustifichino particolari  esigenze  quali  quelle
derivanti  dalle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  dello
scarico, dalle caratteristiche del ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di
scarico  in  relazione  alle  caratteristiche  di  continuita'  dello
stesso, il tipo di accertamento, di routine, di emergenza, ecc. 
    4. I valori  limite  di  emissione  allo  scarico  devono  essere
rispettati a pie' d'impianto. Gli scarichi di processo devono  essere
separati dagli scarichi di acque  di  raffreddamento  e  deve  essere
previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia. 
    5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2  dell'art.  36  del  decreto
legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di  cui
allo stesso comma 2, l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti
liquidi, contenenti le sostanze  oggetto  del  presente  regolamento,
nell'impianto di trattamento di acque  reflue  urbane  deve  comunque
prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate: 
      a)  rispetto  delle   concentrazioni   fissate   dall'autorita'
competente per ciascuna delle sostanze dell'allegato  A  in  sede  di
rilascio delle autorizzazioni  in  ragione  dell'effettiva  capacita'
dell'impianto di pretrattamento; 
      b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di  pretrattamento,
dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi  da  smaltire,
mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire,
all'uscita   dell'impianto   di   pretrattamento    e    all'ingresso
dell'impianto   di   trattamento   delle   acque    reflue    urbane,
concentrazione di sostanze pericolose non superiori di un fattore  20
rispetto  agli  standard  di  qualita'  di   cui   alla   tabella   1
dell'allegato A al presente regolamento; 
      c)   attuazione   di   un   programma   di    caratterizzazione
quali-quantitativa   dei   rifiuti   liquidi,    con    installazione
all'ingresso dell'impianto di trattamento e all'uscita  dal  medesimo
in corrispondenza del  punto  di  confluenza  con  il  depuratore  di
misuratori di  portata  e  campionatori  in  automatico  al  fine  di
consentire  l'attuazione  di  controlli  sistematici  sui  reflui  in
entrata e in uscita dall'impianto di trattamento; 
      d) adozione di sistemi di stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  da
trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno  gia'
subito il trattamento finale; 
      e) standard  gestionali  adeguati  del  processo  depurativo  e
specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa; 
      f)  raggiungimento  e  mantenimento  degli  standard  e   degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici  recettori  interessati  dagli
scarichi dei predetti impianti; 
      g) capacita' residua di trattamento  valutata  in  rapporto  al
bacino di utenza dell'impianto  ed  alle  esigenze  di  collettamento
delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte; 
      h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti  di  depurazione
che trattano rifiuti  liquidi  non  possono  essere  riutilizzati  in
agricoltura. 
    6. L'autorizzazione di cui al punto 5 non puo' essere  rilasciata
qualora lo scarico recapiti nei corpi  idrici  con  portata  naturale
nulla per oltre centoventi giorni all'anno  o  con  scarsa  capacita'
depurativa. 
 
          Note all'allegato B.
              -  La tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo
          n. 152/1999, e' la seguente:

                ----> vedere tabella a pag. 28 della G.U. <----

              -  L'art.  36,  comma  2,  del  decreto  legislativo n.
          152/1999 e' il seguente:
              «2.  In  deroga  al  comma 1, l'autorita' competente ai
          sensi  del  decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22,
          in  relazione  a  particolari  esigenze  e nei limiti della
          capacita'   residua  di  trattamento  puo'  autorizzare  il
          gestore   del   servizio   idrico   integrato   a  smaltire
          nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti
          liquidi  limitatamente  alle  tipologie  compatibili con il
          processo di depurazione».