VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Casse  di  risparmio  ordinarie  sono  autorizzate  a  concedere
prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari,  oltre
i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15  luglio  1888,  n.
5546 (serie 3ยช), sono fissati nel  rispettivo  statuto  per  mutui  o
conti correnti con ipoteca, determinando  anche  per  essi,  mediante
norme proposte dalle Casse di risparmio  e  approvate  dal  Ministero
d'agricoltura, la proporzione  massima  con  l'ammontare  complessivo
delle attivita'. 
 
  Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire
un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento  a  quello  che  esse
corrispondono sui depositi. 
 
  I Monti di pieta' sono  equiparati,  per  queste  operazioni,  alle
Casse di risparmio, in conformita' dell'art. 1 della legge  4  maggio
1898, n. 169. 
 
  Le Opere pie, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio
1890, n. 6972, possono, con  l'approvazione  dell'autorita'  tutoria,
impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere  da
investirsi annualmente. 
 
  Su tali prestiti non potra' pattuirsi un interesse superiore  a  un
mezzo per cento in piu' del reddito effettivo medio  del  consolidato
italiano 5 per cento nell'anno precedente. 
 
  Tutte le imprese di  assicurazione,  indicate  negli  ultimi  comma
dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la  costruzione  di
case popolari alle condizioni di questa  legge  e  secondo  le  norme
stabilite dal regolamento. 
 
  Eguale facolta' il Ministero di Agricoltura, potra' dare alla Cassa
nazionale di previdenza per  la  invalidita'  e  la  vecchiaia  degli
operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350, e agli Istituti
di risparmio e di  credito  pel  solo  scopo  di  costrurre  le  case
popolari. 
 
  Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di  credito
fondiario saranno estesi i benefici  e  le  facolta'  della  presente
legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del  valore
di esse.