Art. 10. 
 
  Qualora le Societa' per le case popolari o coloro ai quali le  case
sono state assegnate le destinassero  a  fini  differenti  da  quelli
indicati  nella  presente  legge,  si  intenderanno   rispettivamente
cessate le concessioni loro accordate nei  riguardi  tributari  e  le
imposte  e  le  tasse   condonate   saranno   senz'altro   ripetibili
dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Societa' quanto
sulle case assegnate ai compratori.