Art. 11. 
 
  Il compratore di una casa popolare  non  puo'  alienarla  a  titolo
oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento  del  prezzo,  se  non
dopo che la Societa' costruttrice abbia dichiarato di  rinunciare  al
diritto di prelazione e che le sia stata riservata la  partecipazione
nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi. 
 
  Il diritto di prelazione  si  esercita  pagando  al  compratore  il
prezzo di stima. 
 
  Per partecipazione alla plus valenza, dalla quale e' sempre escluso
il miglioramento apportato  dal  proprietario,  si  attribuisce  alla
Societa' meta' della differenza fra il prezzo di rivendita della casa
e quello della vendita precedente. 
 
  Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo, il  compratore  di
una casa popolare non potra' affittarla  che  a  famiglie  o  persone
considerate nell'articolo 4 e secondo le norme che saranno  stabilite
dal regolamento.