Art. 11. Il compratore di una casa popolare non puo' alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Societa' costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi. Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima. Per partecipazione alla plus valenza, dalla quale e' sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla Societa' meta' della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente. Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo, il compratore di una casa popolare non potra' affittarla che a famiglie o persone considerate nell'articolo 4 e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.