Art. 12. 
 
  Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere
apportate modificazioni allo stabile, ne' imposte servitu'  senza  il
consenso della Societa' costruttrice e  dell'istituto  mutuante,  ne'
potranno esservi inscritti oneri che  non  dipendano  dalle  garanzie
prescritte dalla presente legge.