Art. 13. 
 
  In caso di mancato pagamento di  una  somma,  che  rappresenti  nei
primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta  parte  delle
annualita'  dovute,   sulla   semplice   richiesta   della   Societa'
costruttrice,  il  contratto  si  riterra'   risoluto   di   diritto,
ripassando alla Societa' la casa  senza  pagamento  di  tasse,  e  la
Societa' potra' rivendere ad altri la casa  secondo  le  norme  della
presente legge. 
 
  Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita  sia
superiore al Credito della Societa',  l'eccedenza  sara'  divisa  per
meta' fra il debitore espropriato e la Societa'. 
 
  Agli  atti  occorrenti  per  la  rivendita  sono   applicabili   le
disposizioni dell'articolo 6. 
 
  Il regolamento determinera' i modi per agevolare  ai  lavoranti  ed
impiegati il passaggio senza perdita della loro  casa  alla  Societa'
costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi
di necessario trasferimento.