Art. 14. 
 
  Compiuto il pagamento  del  prezzo  della  casa,  la  cancellazione
dell'iscrizione  ipotecaria  deve  esser  fatta   senza   spesa   dal
conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033
e successivi del Codice civile. 
 
  Nel caso che  l'ente  sovventore  o  la  Societa'  costruttrice  si
rifiutassero  a  rilasciare  l'atto  necessario  alla   cancellazione
dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al Tribunale civile che
provvede in Camera di consiglio,  sentite  le  parti  e  il  Pubblico
Ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039  del  Codice
civile.