Art. 15. 
 
  La esenzione di cui all'articolo 7 della presente legge e'  estesa,
con  le  norme  e  con  le  guarantigie  che  saranno   sancite   dal
regolamento,  alle  case  popolari  costruite  da   industriali,   da
proprietari o conduttori di terre e da essi vendute  in  ammortamento
semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti,
impiegati, operai, coltivatori.