Art. 15. La esenzione di cui all'articolo 7 della presente legge e' estesa, con le norme e con le guarantigie che saranno sancite dal regolamento, alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.