Art. 16. 
 
  Nelle provincie, dove non  e'  ancora  compiuto  il  nuovo  catasto
secondo la legge del 1° marzo 1886, n.  3682,  i  fabbricati  rurali,
costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti  dall'imposta
ai termini dell'articolo 15 della citata legge.