Art. 17. 
 
  Per agevolare  la  costruzione  di  fabbricati  rurali  o  il  loro
adattamento a migliori condizioni igieniche, le  Casse  di  risparmio
ordinarie, i Monti di pieta' e altri istituti congeneri, gli istituti
di  beneficenza  e  le  Societa'  o  imprese  di  assicurazione  sono
autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei  limiti  e  alle
condizioni  da  stabilirsi  con  speciale  regolamento  promosso  dai
Ministri per l'agricoltura e per l'interno. 
 
  Tali  prestiti  sono  garantiti  con  ipoteche  sui  fabbricati   e
sull'area da essi occupata. 
 
  Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di  purgazione
delle ipoteche, il mutuante potra', senza pregiudizio della efficacia
della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo
la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della
minor somma fra le spese e il migliorato. 
 
  Le  somme  dovute  agli  istituti  mutuanti,  per  ammortamento  di
capitale, per interessi e  accessori,  saranno  riscosse  secondo  le
forme e con i privilegi stabiliti  dalle  leggi  per  la  riscossione
delle imposte dirette.