Art. 18. Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Societa' indicate nell'articolo 2 della presente legge o gl'istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi. I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito. Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire 1500 oppure a lire 300 per ogni membro della famiglia tenuto conto delle classificazioni indicate nell'articolo 4. Alle aree e alle case indicate nella prima parte di quest'articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel secondo comma di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e' estesa a 20 anni. Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortameni dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali. La deliberazione del Consiglio che sara' approvata dalle autorita' tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonche' dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilita' dei mezzi per effettuarla. Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali. Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.