Art. 18. 
 
  Quando sia riconosciuto il bisogno di  provvedere  alloggi  per  le
classi meno agiate ed ove manchino le Societa' indicate nell'articolo
2 della presente legge o gl'istituti considerati nell'articolo 22,  o
ne  sia  insufficiente  l'azione,  i  Comuni   sono   autorizzati   a
intraprendere la costruzione di case popolari soltanto  per  darle  a
pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i  provvedimenti
che disciplinano  l'assunzione  di  pubblici  servizi  per  parte  di
municipi. 
 
  I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele  indicate  nel  comma
precedente, a imprendere la costruzione degli  alberghi  popolari  da
affittarsi per dimora giornaliera e  di  dormitori  pubblici  ad  uso
gratuito. 
 
  Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo  non
potranno essere  locate  a  famiglie,  le  quali  abbiano  un'entrata
complessiva superiore a lire 1500 oppure a lire 300 per  ogni  membro
della  famiglia   tenuto   conto   delle   classificazioni   indicate
nell'articolo 4. 
 
  Alle aree e alle case indicate nella prima parte di  quest'articolo
saranno applicate le disposizioni contenute nella fine  dell'articolo
6  e  nell'articolo  7  della  presente  legge.  Per  le  costruzioni
considerate  nel  secondo   comma   di   quest'articolo   l'esenzione
dell'imposta sui fabbricati e' estesa a 20 anni. 
 
  Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortameni dei  mutui
contratti dai Comuni per le dette  opere  devono  essere  coperte  da
delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza  di
esse, sugli altri tributi comunali. 
 
  La deliberazione del Consiglio che sara' approvata dalle  autorita'
tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione  dell'esistenza
delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonche' dal piano
tecnico e finanziario  dell'operazione  e  della  disponibilita'  dei
mezzi per effettuarla. 
 
  Nel computo  delle  pigioni  deve  tenersi  conto  del  frutto  del
capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione
e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte,  sovrimposte
e tasse generali e locali, degli  oneri  dipendenti  dai  regolamenti
locali,  del  deperimento,  delle  spese  di   assicurazione   contro
gl'incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali. 
 
  Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi  con
l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al  Comune
e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162  della  legge
comunale e provinciale.