Art. 19. 
 
  La tassa di registro per l'acquisto da parte dei Comuni delle  aree
destinate alle costruzioni di case popolari  e'  ridotta  al  quarto.
Quando tali aree venissero poi destinate a  fini  diversi  da  quelli
stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per  un  periodo
di  5  anni  dall'acquisto,  dovra'  essere  eseguito  il   pagamento
integrale della tassa.