Art. 19. La tassa di registro per l'acquisto da parte dei Comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari e' ridotta al quarto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovra' essere eseguito il pagamento integrale della tassa.