Art. 2. 
 
  I prestiti, considerati nell'articolo 1,  possono  essere  fatti  a
societa' cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano  per
oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai  soci  o
la locazione ai soci e non soci di case popolari, oppure tengano  per
questi fini  una  gestione  distinta  con  bilancio  separato  e  con
garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il  dividendo
annuo agli azionisti non possa superare  il  quattro  per  cento  del
capitale effettivamente versato e che,  in  caso  di  rimborso  o  di
liquidazione, non possa distribuirsi  agli  azionisti  per  qualsiasi
titolo una somma che  superi  di  oltre  un  quinto  l'ammontare  del
capitale restituito e versato, dovendo il rimanente  delle  attivita'
assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per  la  invalidita'  e
per la vecchiaia degli operai. 
 
  Uguali facolta' sono riconosciute alle Societa' di mutuo  soccorso,
le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.