Art. 2. I prestiti, considerati nell'articolo 1, possono essere fatti a societa' cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari, oppure tengano per questi fini una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il quattro per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai. Uguali facolta' sono riconosciute alle Societa' di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.