Art. 20. 
 
  I Comuni, nei quali sia  riconosciuta  la  necessita'  di  risanare
quartieri insalubri o di provvedere alla deficenza di alloggi e  case
popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli 86  e  93  della
legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per utilita'  pubblica,  i
rispettivi piani regolatori e di ampliamento. 
 
  Per la esecuzione del  piano  di  ampliamento  i  Comuni,  ove  non
abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22
della citata legge domandando l'espropriazione dei  terreni  compresi
nel piano medesimo. 
 
  I suoli  edificatori,  risultanti  dalle  espropriazioni,  potranno
esser venduti o concessi temporaneamente, anche a privati. 
 
  La plus valenza, manifestantesi al momento  della  vendita  o  alla
fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte,  sara'  assegnata
al fondo speciale costituito dal  Comune  per  provvedere  alle  case
popolari e alle opere edilizie di carattere igienico. 
 
  Saranno di preferenza liberati dalle servitu'  militari  i  terreni
concessi per la costruzione di case popolari  fatte  a  tenore  della
presente legge.