Art. 22. I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici di ogni specie contetuti e richiamati nella presente legge. Eguali benefici e facolta' si concedono alle Societa' di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel Regolamento. A coloro che concorsero alla formazione del capitale degli istituti autonomi o delle Societa' di beneficenza non puo' essere riserbato negli statuti altro diritto fuorche' quello al rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carita' quando si renda necessaria la liquidazione degl'istituti o delle Societa'.