Art. 22. 
 
  I corpi morali legalmente  riconosciuti  e  che  abbiano  per  fine
esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte
le facolta' e  di  tutti  i  benefici  di  ogni  specie  contetuti  e
richiamati nella presente legge. 
 
  Eguali  benefici  e  facolta'  si  concedono   alle   Societa'   di
beneficenza che,  senza  alcuna  mira  di  lucro  provvederanno  agli
alloggi per ricoverare i poveri a fitti  minimi,  colle  garanzie  da
determinarsi nel Regolamento. 
 
  A coloro che concorsero alla formazione del capitale degli istituti
autonomi o delle Societa' di beneficenza non  puo'  essere  riserbato
negli statuti altro diritto fuorche' quello al rimborso  delle  somme
erogate,   devolvendosi   l'avanzo   del   patrimonio   alle   locali
Congregazioni di carita' quando si renda necessaria  la  liquidazione
degl'istituti o delle Societa'.