Art. 24. 
 
  Quando piu' eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare
sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento  in
danaro delle quote spettanti agli altri. 
 
  Se due o piu'  fra  essi  facciano  tale  offerta,  si  procedera',
dinanzi al Pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi  debba
essere preferito.