Art. 24. Quando piu' eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri. Se due o piu' fra essi facciano tale offerta, si procedera', dinanzi al Pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.