Art. 25. 
 
  Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua,
sentenza di separazione personale passata in giudicato, e' attribuito
per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi
i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi. 
 
  Eguale  diritto  e'  riserbato  ai  figli  minorenni  del   defunto
proprietario finche' raggiungano la maggiore eta'.