Art. 27. Con regolamento da approvarsi e da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di accordo col ministro delle Finanze, sentito il Consiglio superiore di Sanita' e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.