Art. 27. 
 
  Con regolamento da approvarsi e da modificarsi, quando occorra, con
decreto Reale,  promosso  dal  Ministro  d'Agricoltura,  Industria  e
Commercio di accordo col ministro delle Finanze, sentito il Consiglio
superiore di Sanita' e il Consiglio di Stato,  saranno  stabilite  le
norme per la esecuzione della presente legge.